Nullità negoziale rilevabile d’ufficio se il fatto costitutivo è allegato nei termini (Cass. civ. Sez. I n. 13745 del 22.05.2025)
La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado solo se il fatto costitutivo è stato allegato tempestivamente dalle parti o emerge ex actis da documenti ritualmente acquisiti. Tardiva è l’allegazione della carenza di forma scritta del contratto di conto corrente per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.