Il giudicato esterno sul rapporto tributario preclude il riesame tra le stesse parti anche per tributi diversi (Cass. civ. Sez. 5 n. 9929 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, spiega efficacia di giudicato esterno nel processo tributario anche in relazione a un diverso tributo e a un diverso periodo d’imposta, quando la questione definitivamente accertata riguardi un punto fondamentale comune ai due giudizi, caratterizzato da durevolezza nel tempo, come la qualificazione giuridica di un immobile e la sua destinazione effettiva. Il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta non deroga all’efficacia preclusiva del giudicato, che opera ogni qualvolta i tributi risultino fondati sulle medesime circostanze fattuali (nella specie, l’esclusione della destinazione commerciale degli immobili, con identità dei presupposti esonerativi IMU e TASI).
Il Fatto
Roma Capitale accertava, per l’anno 2014, l’IMU dovuta da un ente ecclesiastico relativamente ai propri immobili, irrogando la sanzione per omessa dichiarazione pari al cento per cento della maggiore imposta accertata. Il contribuente impugnava l’avviso e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, riconoscendo i presupposti per l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.
Il Comune proponeva appello, lamentando l’assenza di prova, sotto il profilo oggettivo, delle attività concretamente svolte negli immobili e contestando la categoria catastale attribuita. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglieva l’appello, ritenendo non assolto l’onere probatorio dall’ente. Avverso tale sentenza l’ente ecclesiastico proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; Roma Capitale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente, in applicazione del principio della ragione più liquida, il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. per essere divenuta illegittima la sentenza impugnata a seguito della formazione di un giudicato esterno favorevole all’ente. Era, infatti, passata in giudicato la sentenza di primo grado, emessa tra le stesse parti, relativa all’avviso di accertamento TASI per il medesimo anno 2014 e avente ad oggetto le medesime unità immobiliari.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13916/2006, la Corte ha ribadito che, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in ordine a un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse. Tale principio non trova deroga, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, con riguardo alle statuizioni relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi caratterizzati da durevolezza nel tempo, come confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 15171/2020; Cass. n. 14509/2016; Cass. n. 4832/2015).
La Corte ha precisato che l’effetto del giudicato esterno si esplica anche rispetto a tributi diversi, quando questi risultino fondati sulle medesime circostanze fattuali, come la qualificazione dell’immobile e la sua destinazione, tanto più quando i presupposti siano accertati in relazione al medesimo anno d’imposta. Nel caso di specie, la sentenza passata in giudicato aveva escluso la debenza della TASI per il 2014, accertando che gli immobili non erano destinati allo svolgimento di attività commerciale ma ad attività assistenziali, religiose e ricettive, con identità normativa dei presupposti esonerativi dei due tributi.
L’accoglimento del quinto motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti motivi. La Corte ha cassato la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente e condannando il Comune alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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