Attrazione nell’impresa della cessione isolata di equino da parte dell’allevatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 7393 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il contribuente eserciti un’attività imprenditoriale, le operazioni connesse si presumono a quella attratte; grava su di lui l’onere di dimostrare che una singola operazione ne sia sottratta, provando il carattere occasionale e personale. In tema di IVA, sono imponibili soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate da abitualità e professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o commercio, la cui prova incombe sul contribuente. In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione sussiste anche in assenza di dipendenti, qualora il contribuente si sia avvalso dell’attività professionale di terzi remunerati per l’esercizio dell’attività. L’incertezza normativa oggettiva, rilevante ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997, postula un’oggettiva impossibilità di individuare la norma applicabile, accertabile solo dal giudice, ed è irrilevante l’incertezza soggettiva del contribuente.
Il Fatto
Un contribuente, allevatore di cavalli, era destinatario di un avviso di accertamento per maggior reddito non dichiarato relativo all’anno d’imposta 2013. La pretesa riguardava somme detenute in Svizzera, emerse da una procedura di Voluntary Disclosure non conclusa. Le somme provenivano dalla cessione di un cavallo in Irlanda per 250.000,00 euro, versati su un conto estero acceso per l’occasione.
L’Amministrazione finanziaria aveva qualificato l’operazione come connessa all’attività d’impresa del contribuente, disponendo la ripresa a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP. I giudici di merito avevano confermato l’avviso, rigettando le ragioni del privato, che ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, tutti respinti. Con il primo motivo, relativo alla natura personale della vendita del cavallo, la Corte ha chiarito che l’apprezzamento di merito sulla qualificazione dell’attività non è scrutinabile in sede di legittimità, essendo stata accertata l’attività professionale di allevatore. Ne deriva che ogni operazione connessa è attirata nell’ambito dell’attività esercitata e la prova contraria, del carattere occasionale, non era stata fornita dal contribuente.
La Corte ha poi richiamato il principio per cui la cessione di un bene da parte di chi esercita professionalmente un’attività si presume a questa attinente. In particolare, ai fini IVA, rilevano solo le operazioni effettuate nell’esercizio di attività caratterizzate da abitualità e professionalità, con esclusione degli atti isolati, la cui prova del carattere non imprenditoriale grava sul contribuente.
Con il secondo motivo, il contribuente invocava la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa. La Corte ha precisato che l’incertezza normativa oggettiva postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma, riferita al giudice e non al contribuente; l’incertezza soggettiva è irrilevante. Nel caso di specie, tale condizione era stata esclusa dai giudici di merito con apprezzamento non sindacabile.
Il terzo motivo, sull’applicabilità dell’IVA, è stato respinto per le medesime ragioni del primo. Il quarto motivo, relativo alla mancata prova della autonoma organizzazione ai fini IRAP, è stato rigettato: la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto, essendo consolidato l’orientamento per cui esso ricorre anche in assenza di dipendenti, quando il contribuente si avvalga dell’attività di terzi remunerati. Non è stata fornita dal contribuente la prova negativa dell’assenza di organizzazione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alla rifusione delle spese e dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale della società, condizionato all’accoglimento del principale e divenuto privo di interesse.
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Nota della Redazione
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