La richiesta di assegnazione del bene indivisibile è rinunciabile anche in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 15887 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di attribuzione di un immobile indivisibile, essendo mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, è proponibile anche in appello e non forma giudicato sulla disposizione di assegnazione o di vendita. Tale richiesta, in quanto modalità attuativa della divisione, può formare oggetto di rinuncia pure in grado di appello, senza che rilevi l’intervenuta assegnazione disposta in primo grado. In tema di divisione, la stima del bene va eseguita con riferimento al suo valore venale al tempo della decisione. In caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, questi è tenuto al pagamento della quota di frutti civili solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di usare direttamente il bene e l’occupante ne abbia tratto vantaggio, avendone impedito l’altrui godimento.
Il Fatto
Con sentenza il Tribunale aveva accolto la domanda di scioglimento della comunione di un immobile, assegnandolo al comproprietario di due quarti che ne aveva fatto richiesta e ponendo a suo carico conguagli a favore degli altri quotisti, nonché la domanda di rendiconto per i frutti civili. In grado di appello, l’assegnatario aveva dedotto la cessazione della materia del contendere per un accordo transattivo stipulato con la comproprietaria dopo la sentenza di primo grado, chiedendo altresì di rinunciare all’assegnazione del bene e contestando la condanna al rendiconto per l’uso esclusivo dell’immobile.
La Corte d’appello aveva rigettato l’appello, ritenendo inammissibile la rinuncia all’assegnazione e confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’assegnatario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’accordo concluso tra due comproprietari era un preliminare di cessione di quota, subordinato alla stipula del contratto definitivo mai avvenuta. Ha precisato che la rinuncia alle domande era prevista solo successivamente alla stipula dell’atto di trasferimento e che l’accordo non coinvolgeva gli altri comproprietari, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha affermato che la richiesta di attribuzione di un bene indivisibile costituisce una modalità attuativa della divisione e si risolve nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione. Tale richiesta non solo è proponibile in appello ma, essendo priva di effetti preclusivi, può essere oggetto di rinuncia anche in grado di appello, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale la Corte intende dare continuità. Sull’unica questione definita in primo grado — quella dell’indivisibilità del bene — non si forma giudicato sulla successiva assegnazione.
La Corte ha rigettato il terzo motivo, concernente la stima del bene, osservando che il contratto preliminare non dimostra che il prezzo di cessione fosse parametrato al valore venale, mentre la stima nella divisione va eseguita a tal valore. Ha nondimeno precisato che il giudice del rinvio dovrà considerare che la stima va effettuata al tempo della decisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato.
Quanto al quarto motivo, relativo al rendiconto dei frutti civili, la Corte ha ribadito che, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune, l’occupante è tenuto al pagamento della quota di frutti solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di usare direttamente il bene e l’occupante ne abbia impedito il godimento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto tale impedimento assoluto, statuizione non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
In conclusione, accolto il solo secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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