Legittimazione dell’autorità espropriante all’opposizione alla stima (Cass. civ. Sez. 1 n. 12432 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità espropriante, anche quando coincida con il promotore e con il beneficiario dell’espropriazione, è legittimata a proporre opposizione alla stima dell’indennità ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001, pur nel silenzio della norma che menziona solo il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse. L’opposizione alla stima non si configura come impugnazione di un atto amministrativo, ma come ordinario giudizio sul rapporto finalizzato a stabilire il quantum dell’indennità effettivamente dovuta. L’accettazione dell’indennità da parte dell’espropriato, successiva all’instaurazione del giudizio, non ha efficacia preclusiva rispetto all’azione tempestivamente esercitata dall’espropriante. Il principio si fonda sulla correlazione tra l’obbligo di pagare l’indennità e la legittimazione processuale, alla luce del giusto indennizzo ex art. 42, comma 3, Cost.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in sede di opposizione alla stima ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001 (TUE), ha determinato l’indennità definitiva dovuta a un espropriato in misura notevolmente ridotta rispetto a quella risultante dalla relazione del collegio dei tecnici, accogliendo l’opposizione proposta dal Comune espropriante e beneficiario. Il proprietario del fondo aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’ente, sostenendo che l’autorità espropriante non potesse opporsi a una determinazione a sé direttamente imputabile, e aveva dichiarato di accettare l’indennità nella misura risultante dalla stima.
La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione preliminare con ordinanza non definitiva, riconoscendo all’espropriante la legittimazione ad opporsi alla stima sulla base di un argomento a fortiori rispetto al terzo interessato. Con l’ordinanza definitiva aveva poi accolto nel merito l’opposizione, escludendo l’edificabilità dell’area e rideterminando l’indennità. Avverso entrambe le ordinanze l’espropriato ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente la questione della legittimazione attiva dell’espropriante, rigettando la tesi del ricorrente. Pur riconoscendo che la lettera dell’art. 54, comma 1, TUE menziona solo «il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse», la Corte ha affermato che il dato testuale non può essere interpretato in chiave restrittiva, dovendosi valorizzare il principio del giusto indennizzo operante ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost. non solo nei confronti dei soggetti passivi ma anche di quelli attivi dell’espropriazione. L’interesse pubblicistico di cui l’ente è portatore quando è obbligato al pagamento «a che l’indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale» è assistito dalla garanzia dell’art. 24, comma 1, Cost.
La Corte ha inoltre chiarito che il collegio di tecnici di cui all’art. 21 TUE non è un organo direttamente riconducibile all’autorità espropriante, ma gode di autonomia, come si desume dalle modalità di nomina dei componenti, dalla liquidazione delle spese e dall’applicazione residuale delle norme del codice di procedura civile. L’accettazione dell’indennità da parte dell’espropriato, oltretutto successiva all’instaurazione del giudizio, è stata ritenuta irrilevante e priva di efficacia preclusiva, poiché l’opposizione alla stima non verte sull’impugnazione di un atto ma sul rapporto e la determinazione della giusta indennità è riservata all’autorità giudiziaria.
Quanto ai motivi di merito, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito, ma si risolveva nella contrapposizione tra la valutazione degli elementi probatori ritenuta corretta dal ricorrente e quella del giudice, sollecitando una rilettura preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato rigettato perché non coglieva la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che aveva escluso l’edificabilità dell’area sulla base della destinazione urbanistica a viabilità, in applicazione dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 per cui non sussistono possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. Il quarto motivo è rimasto assorbito e il quinto, concernente la motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile per insussistenza dei relativi vizi.
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Nota della Redazione
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