Ottemperanza al giudicato e credito retributivo dei docenti: il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3103 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo formato da una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato costituisce fonte idonea e vincolante del credito vantato nei confronti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Il conteggio degli interessi e del capitale prodotto dal creditore non è perciò definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’avvio dell’azione esecutiva e giustifica l’accoglimento del ricorso per inottemperanza, con assegnazione del termine per adempiere e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.3.2001, la somma complessiva di euro 897,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata.

L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento della somma con interessi e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il collegio ha poi rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997: le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, degli accessori maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata delle attività richieste, e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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