Assorbimento immotivato delle questioni preliminari e vizio di motivazione apparente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 23027 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il motivo che non si concretizzi in una critica specifica della decisione impugnata, limitandosi a indicare arresti giurisprudenziali in astratto, senza un momento di sintesi che riconduca la censura alla statuizione censurata. La declaratoria di assorbimento, propria o impropria, delle questioni preliminari postula la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano; in difetto, si configura omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Infine, è nulla per motivazione apparente la sentenza che, nell’ambito di una ripresa a tassazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, confermi la fondatezza della pretesa attraverso asserzioni apodittiche e prive di riferimenti concreti, senza rendere percepibili le ragioni del proprio convincimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente attività di colture agrumicole un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, recuperando a tassazione i costi relativi a fatture emesse da due fornitori: una per lavori di ristrutturazione di un immobile e l’altra per la fornitura di agrumi, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente, annullando parzialmente la ripresa relativa alla seconda fattura nella parte in cui il pagamento risultava tracciato sul conto corrente, e rigettandolo per il resto.
Proposti gravami in via principale dall’Ufficio e in via incidentale dalla società, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, li rigettava entrambi, pur evidenziando, per un verso, la mancanza di prova certa dell’esecuzione dei lavori e, per altro verso, la sussistenza di «fondati motivi» per ritenere l’importo della fattura di fornitura «artatamente gonfiato». Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale anch’esso articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, ne ha rilevato l’inammissibilità, oltre che la manifesta infondatezza di alcune censure. I motivi, pur deducendo la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., apparivano del tutto privi di specificità, non spiegando quale fosse il contenuto dell’appello erariale in relazione alla statuizione impugnata e limitandosi a trascrivere arresti di legittimità neanche immediatamente riferibili al caso di specie. La Corte ha inoltre escluso che la sentenza impugnata avesse operato un’inversione dell’onere probatorio, considerato che le riprese erano state in parte confermate; ha poi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, per la sua astrattezza e per l’assenza di indicazione della statuizione impugnata.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha accolto il primo motivo, ravvisando l’omissione di pronuncia in relazione ai motivi di appello concernenti la legittimità dell’accertamento parziale, il rispetto dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e il termine di cui all’art. 12 della legge n. 212/2000. La CTR aveva dichiarato tali doglianze «assorbite dalla superiore statuizione» senza alcuna motivazione: l’assorbimento, proprio o improprio, postula invece la specifica indicazione dei presupposti che lo legittimano, sicché la sua declaratoria immotivata, tanto più se avente ad oggetto questioni preliminari al merito, integra la nullità della decisione.
La Corte ha altresì accolto il secondo motivo, ravvisando il vizio di motivazione apparente sotto un duplice profilo. Da un lato, la CTR, pur dando atto che non risultava in atti la prova della proroga dei termini di accesso, ne aveva affermato l’esistenza in modo astratto e apodittico, facendo leva su una dichiarazione di un organo dotato di fede privilegiata, senza spiegare a cosa si riferisse. Dall’altro lato, nel confermare la ripresa parziale del costo relativo alla fornitura di agrumi, la sentenza si era limitata a evocare «fondati motivi» per ritenere l’importo «artatamente gonfiato», senza indicare quali fossero, omettendo ogni valutazione delle deduzioni della società circa l’effettività della prestazione.
Il terzo motivo del ricorso incidentale è stato infine dichiarato inammissibile e comunque infondato in relazione alla fattura per lavori di ristrutturazione, vertendo sull’omesso esame di una relazione tecnica di parte, che costituisce mero indizio e non fatto storico decisivo; è stato invece dichiarato assorbito in relazione all’altra fattura, essendo già stata cassata sul punto la sentenza per motivazione apparente. In accoglimento del ricorso incidentale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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