Ricorso per cassazione inammissibile per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta (Cass. civ. Sez. 5 n. 12688 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale quando non venga depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, richiesto dalla legge come prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, della instaurazione del contraddittorio. L’avviso di ricevimento può essere prodotto successivamente, ma solo entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio, ovvero, alla luce della riforma di cui all’art. 372 c.p.c., fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza medesima. In assenza di tale deposito e di attività difensiva dell’intimato, non è consentita la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Il Fatto
Il concessionario per la riscossione notificava alla contribuente un sollecito di pagamento relativo a tributi e sanzioni per diversi anni d’imposta, sulla base di pregresse cartelle di pagamento. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso dichiarando prescritti i crediti.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate e dal concessionario, la Commissione Tributaria Regionale, ritenuto che le cartelle fossero state notificate e che il sollecito non avesse valenza impositiva, dichiarava inammissibile il ricorso originario. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, mentre le intimate restavano contumaci.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati i motivi di ricorso, ha rilevato che il ricorso era stato notificato a mezzo posta e che non risultava depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata. Ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso senza necessità di esaminare le censure proposte.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’avviso di ricevimento è richiesto dall’art. 149 c.p.c. quale prova del perfezionamento della notificazione. La sua mancata allegazione al ricorso non determina automaticamente l’inammissibilità, potendo essere prodotto successivamente entro l’udienza di discussione, ma non oltre l’inizio della relazione, ovvero entro l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha quindi precisato che la disciplina vigente, per effetto del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza. Essa prevede che il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità possa avvenire fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza, senza necessità di notifica mediante elenco alle altre parti.
Nel caso di specie, non essendo stato effettuato alcun deposito dell’avviso di ricevimento né avanzata alcuna istanza dal difensore, e in assenza di attività difensiva dell’intimato, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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