La definizione agevolata dei debiti tributari estingue l’interesse al ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20316 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla procedura di definizione per estinzione dei debiti prevista dall’art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018, con il pagamento delle somme rateizzate, determina l’estinzione dell’obbligazione contributiva e, conseguentemente, il difetto di interesse del creditore che abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito favorevole al debitore. La mancanza di un interesse sostanziale alla decisione, sussistente già al momento della notifica del ricorso, rende inammissibile l’impugnazione, a prescindere dalla fondatezza dei motivi dedotti.
Il Fatto
L’INPS proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato non dovuti gli importi richiesti con un avviso di addebito, relativi a contributi per la gestione commercianti per gli anni 2010 e 2011. Il giudice di merito aveva ritenuto che, essendo la contribuente già iscritta alla gestione per quel periodo, i versamenti richiesti non fossero dovuti.
Il controricorrente eccepiva preliminarmente la cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185, legge n. 145/2018, con conseguente pagamento delle somme dovute e conclusione del piano di rateazione. L’ente previdenziale contestava invece l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, rilevandone la fondatezza. Dalla documentazione allegata al controricorso risultava che l’istanza di adesione alla definizione agevolata era stata presentata il 18 aprile 2019 e accolta, con pagamenti a saldo e stralcio conclusisi con l’ultima rata del 30 novembre 2021.
Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato il 28 aprile 2022, ossia dopo la completa estinzione del debito, la Corte ha rilevato che già al momento della instaurazione del giudizio di legittimità non residuava alcun credito in favore dell’INPS. Ne deriva il difetto di interesse sostanziale alla decisione, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per l’ente ricorrente.
La Corte ha precisato che le ulteriori doglianze dell’INPS erano comunque infondate: il fatto storico dell’avvenuta cancellazione della posizione previdenziale risultava valutato nella sentenza impugnata e non era stata denunciata una vera violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ma una mera rilettura del documento, non consentita in sede di legittimità.
L’ordinanza ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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