TARI, natura facoltativa dell’istruttoria comunale e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 22255 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’attività istruttoria dell’ente impositore, finalizzata all’acquisizione di informazioni per la ricognizione dei presupposti d’imposta, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, ove l’ente disponga già dei dati necessari. Non sussiste, per i tributi locali non armonizzati, nella vigenza della disciplina antecedente all’art. 6-bis della legge n. 212/2000, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, che vige solo in caso di espressa previsione normativa. L’avviso di pagamento che porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ma il diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l’esenzione dal tributo costituisce oggetto di allegazione e di prova a carico del contribuente. La riduzione tariffaria per uso stagionale, ex art. 66, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 507/1993, non opera automaticamente ma è rimessa alla discrezionalità del Comune e deve essere provata dal contribuente, restando preclusa in giudizio ove difetti la previa denuncia prevista dal comma 5 della medesima disposizione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione con cui il Comune richiedeva il pagamento di una differenza per la TARI relativa all’anno 2014, riferita ad un immobile adibito a campeggio. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava l’inammissibilità del ricorso, rilevando la mera ricevuta di protocollo priva di timbro e sottoscrizione relativa alla notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale.
La Commissione Tributaria Regionale, ritenuta ammissibile l’impugnazione, rigettava nel merito l’appello, qualificando l’atto come invito di pagamento non definitivo e ritenendo infondate le censure relative alla motivazione, alla superficie tassata e alla mancata riduzione per stagionalità. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, violazioni di legge in tema di istruttoria, contraddittorio e riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rigettato il primo motivo, relativo al vizio di motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Il giudice del merito non è tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione. Nel caso di specie, i motivi di appello erano stati partitamente esaminati e l’iter logico del rigetto risultava chiaro e comprensibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, affermando che l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa ma va estesa a qualsiasi atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria. Ha inoltre precisato che l’istruttoria dell’ente impositore costituisce una facoltà esercitabile se necessaria, non un’attività obbligatoria, come desumibile dal tenore letterale dell’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1, commi 693 e 694, della legge n. 147/2013, che declinano in termini di “possibilità” lo svolgimento delle attività accertative. La Corte ha quindi escluso un obbligo generale di contraddittorio preventivo per i tributi locali non armonizzati, richiamando l’orientamento per cui detto obbligo vige solo in caso di espressa previsione normativa.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili e infondati. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, precisando che, per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie, non opera il principio iura novit curia, con la conseguenza che la loro trascrizione è necessaria a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c. Nel merito, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto impositivo che indichi la superficie, la tariffa e il periodo di detenzione, e ha affermato che grava sul contribuente l’onere di provare il diritto alla riduzione della superficie imponibile o all’esenzione, trattandosi di eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo.
Quanto alla riduzione per stagionalità, la Corte ha precisato che essa non opera automaticamente ma è rimessa alla valutazione del Comune e deve essere provata dal contribuente, restando preclusa in giudizio in difetto della previa denuncia. Il quinto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato infine dichiarato inammissibile, non essendo la mancata indicazione nell’avviso dei dati identificativi della superficie riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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