Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo se incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5304 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudizio sulla necessità e utilità di disporla rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della motivazione; l’eccezione di nullità della consulenza deve essere formulata nella prima difesa successiva al deposito, a pena di decadenza. In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte, e non consente la condanna della parte vittoriosa. Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo se incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione; nelle altre ipotesi ricorre un mero errore materiale.
Il Fatto
I proprietari di un immobile citarono in giudizio i proprietari del fondo confinante, affermando che i lavori di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione eseguiti in quest’ultimo avevano causato cedimenti delle fondazioni e lesioni al loro edificio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova del nesso causale. La Corte d’appello, ammessa la consulenza tecnica d’ufficio, accolse parzialmente la domanda, condannando i convenuti al pagamento di una somma ridotta e ponendo a loro carico le spese della consulenza. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio definita “esplorativa”, la Corte ha precisato che il potere del giudice di merito di disporre o negare la consulenza rientra nella sua discrezionalità ed è censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato le ragioni del ricorso alla consulenza, valorizzando le dichiarazioni testimoniali e gli elementi probatori acquisiti. La parte ricorrente, con affermazione apodittica, pretendeva una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la censura di nullità della consulenza è stata dichiarata inammissibile, non risultando chiaro dal ricorso se l’eccezione fosse stata tempestivamente formulata in appello, come richiesto dall’orientamento tradizionale confermato dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La parte ricorrente lamentava l’errata compensazione delle spese, sostenendo la prevalente soccombenza degli attori per essere stata accolta solo una minima parte della domanda. La Corte ha rilevato che gli stessi ricorrenti non avevano mai proposto un’azione di accertamento negativo, essendosi limitati a contrastare la richiesta risarcitoria. Richiamando le Sezioni Unite n. 32061 del 2022, la Corte ha affermato che l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza ma può giustificare solo la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c..
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso il contrasto tra motivazione e dispositivo, ravvisando un mero errore materiale nella frase che poneva le spese di C.T.U. a carico degli “appellanti” invece che degli “appellati”. Il contrasto che determina la nullità della sentenza ricorre solo quando incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione, mentre nel caso di specie il dispositivo era chiaro e la motivazione individuava inequivocabilmente i soccombenti quali onerati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.