Azione revocatoria: onere probatorio del debitore sulla capienza patrimoniale residua (Cass. civ. Sez. 3 n. 15893 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, la legittimazione del creditore è sufficientemente integrata dalla titolarità di un credito, seppur litigioso o incerto, nei confronti del debitore. Nell’ipotesi di disposizione patrimoniale avente ad oggetto una pluralità di beni, l’esistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore si presume in re ipsa, con la conseguenza che incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia capiente. La scientia damni del terzo acquirente va verificata con riferimento alla data di stipula del contratto preliminare, mentre l’effettiva lesività deve essere valutata alla data del contratto definitivo; un preliminare non registrato non è opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.
Il Fatto
Con atti di compravendita stipulati tra settembre e novembre 2003, il debitore e la moglie avevano alienato al figlio una pluralità di terreni e una porzione di fabbricato. Alcuni creditori, vantando esposizioni risalenti a rapporti contrattuali intrattenuti fin dal 2000, proponevano azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..
Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava l’inefficacia degli atti di vendita nei confronti dei creditori. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello dei debitori, confermando la sussistenza dei presupposti dell’azione. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, concernente la mancata determinazione dei crediti e la mancata prova della lesività. Quanto alla legittimazione, ribadisce che per proporre la domanda di revoca è sufficiente vantare un credito, seppur litigioso od incerto, rendendo irrilevanti i rilievi sulla corretta quantificazione del saldo a debito. Quanto all’eventus damni, richiama il principio per cui, in caso di alienazione di una pluralità di beni, il pregiudizio è in re ipsa, incombendo sul debitore la prova della capienza del patrimonio residuo; onere non assolto, atteso che i beni residui erano stati sottoposti a esecuzione forzata con esito satisfattivo parziale.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. I ricorrenti prospettano una mera alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte evidenzia che la violazione dell’art. 2729 cod. civ. può dedursi solo quando il giudice fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non già quando la critica si risolva in una diversa inferenza probabilistica. La consapevolezza dell’acquirente, stretto congiunto esercente la medesima attività agricola su fondi in comodato, è stata correttamente desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili. La Corte richiama il principio per cui il pregiudizio va valutato alla data del contratto definitivo, mentre la scientia damni si verifica alla stipula del preliminare. Rileva, tuttavia, che i preliminari del 1.10.2002 erano stati registrati solo nel 2003, pochi giorni prima del definitivo: ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., la data della scrittura privata non autenticata non è certa verso i terzi, con la conseguenza che la verifica dell’elemento psicologico andava riferita alla registrazione. Le deduzioni difensive, non rispettando il principio di autosufficienza, non superano il vaglio di legittimità.
Infine, il sesto motivo è inammissibile in quanto la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente argomentata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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