Omessa pronuncia sulle censure alle sanzioni tributarie e vizi motivazionali esclusi (Cass. civ. Sez. 5 n. 11029 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito dall’art. 3 l. n. 689/1981, richiede non la mera volontarietà della condotta, ma la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare un comportamento quantomeno negligente. La coscienza e volontà della condotta sono sufficienti, e la colpa si presume fino a prova contraria, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, rilevante come esimente solo in caso di errore inevitabile e incolpevole. Per le associazioni non riconosciute, l’art. 38 cod. civ. fonda la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’ente, applicabile anche ai debiti tributari e alle sanzioni, richiedendosi la prova della concreta attività negoziale svolta, ovvero la direzione della complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva. La motivazione di una sentenza è apparente solo quando non rende percepibili le ragioni della decisione, mentre la motivazione insufficiente non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica e ai suoi gestori di fatto plurimi atti impositivi: un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo al 2015, con il quale erano stati disconosciuti i benefici previsti dall’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972 per le attività istituzionali, nonché un avviso di accertamento per omesse ritenute e un atto di contestazione di sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale dei contribuenti, ritenendo legittimo il disconoscimento del regime agevolato. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, tra cui la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia su eccezioni e censure relative alle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la fondatezza dei motivi riguardanti l’asserita violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, chiarendo che nel processo tributario, caratterizzato da un’appello a devoluzione piena, l’onere di specificità dei motivi è assolto anche quando l’Amministrazione ripropone le ragioni poste a sostegno della legittimità dell’accertamento, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza. Ha inoltre escluso il vizio di extrapetizione e di mutamento della causa petendi, rilevando che la contestazione, proposta ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR, riguardava la verifica se l’associazione agisse come un normale imprenditore commerciale.
In ordine ai vizi di motivazione, la Corte ha richiamato la nozione di motivazione apparente elaborata dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, escludendo che la sentenza impugnata versasse in tale vizio, avendo la CGT specificamente e logicamente argomentato sulla base degli elementi emergenti dal p.v.c., quali il ruolo dominante di uno dei gestori, le violazioni del divieto di distribuzione di fondi e le finalità commerciali dell’attività. Ha rigettato altresì il motivo concernente la violazione dell’art. 2697 cod. civ., precisando che l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente e che la censura era volta a un diverso apprezzamento delle prove, precluso in sede di legittimità.
Quanto all’accesso, la Corte ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando la motivazione dell’ordine di servizio e la genericità della censura sollevata. Ha escluso vizi di motivazione apparente in relazione alla statuizione sulla responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. dei gestori di fatto, richiamando il principio per cui, per i debiti d’imposta, è chiamato a rispondere solidalmente il soggetto che abbia diretto la complessiva gestione associativa, anche in via presuntiva.
La Corte ha invece accolto il decimo motivo, limitatamente alla sub-censura di omessa pronuncia sulle doglianze concernenti le sanzioni, per difetto di motivazione, irregolarità del procedimento di irrogazione e quantum. Ha rilevato che la CGT non aveva pronunciato su tali specifiche richieste, integranti altrettanti capi di domanda, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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