La prova per presunzioni è legittima per decifrare il contenuto di un documento (Cass. civ. Sez. 3 n. 20267 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ricorso d’ufficio alla prova per presunzioni non opera quando le presunzioni non sono utilizzate per supplire alla mancanza di una prova diretta, ma per decifrare il contenuto – ovvero il portato – di una prova documentale già acquisita, come un estratto conto bancario. In tale ipotesi, l’apprezzamento del giudice di merito circa la correlazione tra il documento e l’esecuzione del pagamento ivi annotato è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando procede al complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie. La mancata opposizione alla cartella esattoriale non determina, per i crediti non tributari o previdenziali, alcuna preclusione alla contestazione del credito.
Il Fatto
L’agente della riscossione, subentrato a titolo particolare, conveniva in giudizio due soggetti per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di compravendita con cui una debitrice aveva alienato un fabbricato e due terreni. La pretesa era fondata sulla qualità di debitrice di una delle parti, quale garante fideiussoria di un finanziamento, e sulla natura satisfattiva dell’alienazione, ritenuta pregiudizievole delle ragioni creditorie.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo provato il pagamento sotteso all’esercizio della garanzia fideiussoria e alla conseguente surrogazione dell’agente della riscossione, sulla base di documentazione bancaria e di elementi presuntivi convergenti. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la terza acquirente, deducendo violazione delle norme in materia di prova e di riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, li hanno ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha preliminarmente chiarito che la distinzione tra prova diretta e prova presuntiva non attiene alla natura del mezzo, ma al rapporto tra il fatto rappresentato e il fatto principale da dimostrare: nel primo caso l’inferenza è immediata, nel secondo passa attraverso un fatto secondario. Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente valorizzato l’estratto conto come prova diretta dell’avvenuto pagamento, utilizzando le presunzioni solo per decifrarne il contenuto, ossia per ricondurre la posizione debitoria annotata al solvens e all’accipiens.
La Suprema Corte ha poi escluso che sussistesse un vincolo legale a provare il pagamento mediante quietanza o attraverso l’esibizione del conto corrente ai sensi dell’art. 119 t.u.b. Ha inoltre richiamato il principio per cui i limiti alla prova presuntiva non operano quando si tratta di esplicitare il portato di una prova documentale, citando i precedenti di Cass. n. 4601 del 2017 e Cass. n. 9952 del 2020. La censura relativa al ricorso officioso alle presunzioni è stata ritenuta inammissibile perché la relativa contestazione avrebbe dovuto essere sollevata con l’appello e non per la prima volta in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha rammentato che essa sussiste solo in caso di erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non quando il giudice proceda al complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in conformità alla giurisprudenza costante delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016. Infine, i giudici hanno precisato che, trattandosi di credito non tributario né previdenziale, la mancata opposizione alla cartella non comporta alcuna preclusione alla contestazione del credito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.