La prova di resistenza sul contraddittorio e la presunzione di inerenza delle sponsorizzazioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 21134 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento a tavolino relativo a tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto gli elementi di fatto che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente una opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito. La prova di resistenza non può essere superata tardivamente in sede di memorie. Quanto alle spese di sponsorizzazione, l’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 pone una presunzione assoluta di inerenza e congruità solo se ricorrono tutti i requisiti, ivi inclusa la dimostrazione dell’erogazione in favore di un ente che abbia natura di associazione sportiva dilettantistica e l’effettiva attività promozionale del beneficiario.
Il Fatto
La società e i due soci impugnavano altrettanti avvisi di accertamento per IVA e IRAP relativi all’anno 2014, con cui l’Amministrazione contestava l’indebita deduzione di spese per sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica. La Commissione tributaria provinciale riuniva e rigettava i ricorsi, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigettava l’appello, ritenendo non dimostrata la destinazione delle spese in favore di un ente con natura di ASD.
I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando la violazione del contraddittorio preventivo per l’erronea indicazione dell’anno nell’invito, la motivazione apparente degli avvisi e la mancata applicazione della presunzione assoluta di inerenza di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo al contraddittorio, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24823/2015, ribadito dalle Sezioni Unite n. 21271/2025. Ha precisato che, nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis l. n. 212/2000, l’obbligo del contraddittorio preventivo era generalizzato per i tributi armonizzati, ma la sua violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente indica gli elementi che avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie, la valutazione del giudice d’appello circa l’idoneità dell’invito a garantire il diritto di difesa è stata ritenuta incensurabile, e le argomentazioni svolte solo nelle memorie sono state considerate tardive oltre che ininfluenti.
Quanto al secondo motivo, concernente la motivazione degli avvisi, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava testualmente i passi della motivazione degli atti impugnati, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 16147/2017). Ha inoltre distinto il piano della motivazione dell’avviso da quello della prova della pretesa impositiva, ritenendo sufficiente che l’atto consentisse di conoscere natura ed entità della pretesa.
Sul terzo motivo, la Corte ha esaminato la portata dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, ricordando che la presunzione assoluta di inerenza opera solo a determinate condizioni: che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine dello sponsor e che vi sia una specifica attività promozionale del beneficiario. Ha richiamato sul punto Cass. n. 14232/2017, Cass. n. 2985/2022 e Cass. n. 21452/2021.
Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva affatto giudicato incongrui o esagerati i costi, ma aveva negato in fatto la prova dell’esborso e della natura di ASD del beneficiario, negando quindi i presupposti stessi per l’operatività della presunzione. Le deduzioni contenute nelle memorie, volte a contestare tale valutazione, sono state considerate nuove e comunque volte a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito. La Corte ha infine dichiarato irrilevanti le ordinanze nn. 24516 e 24517 del 2025, relative ad annualità diverse e fondate su differenti motivazioni.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., per essere il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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