L’omessa pronuncia su eccezioni equivale a violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 23004 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione del giudizio civile nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti produce la nullità relativa degli atti processuali successivi, che può essere eccepita solo dalla curatela fallimentare e non dalle altre parti. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’indicazione della specifica ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., purché il vizio dedotto sia chiaramente identificabile sulla base delle censure e astrattamente riconducibile a una delle categorie tassative. La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando manchi del tutto la pronuncia del giudice di merito su una domanda o su un’eccezione ritualmente proposta, mentre l’omesso esame di un’eccezione può essere dedotto senza l’integrale trascrizione dell’atto, essendo sufficiente la descrizione dell’eccezione e l’indicazione dell’atto in cui venne proposta.
Il Fatto
La società erogatrice di prestazioni di diagnostica aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Roma la condanna dell’ASL al pagamento del corrispettivo per prestazioni svolte tra il 2010 e il 2013, sull’assunto che lo sconto tariffario di cui all’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006, fosse limitato al triennio 2007-2009. L’ASL ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per la prosecuzione del giudizio dopo il fallimento della società, e l’omesso esame di eccezioni relative al superamento del budget.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla nullità per la prosecuzione del giudizio nonostante la dichiarazione di fallimento della società. Sul punto ha chiarito che la prosecuzione determina una nullità relativa degli atti processuali successivi, deducibile dalla sola curatela fallimentare, e nella specie la curatela aveva resistito nel giudizio di legittimità senza sollevare la questione.
Ha invece accolto i motivi relativi all’omessa pronuncia sulle eccezioni di superamento del budget e di riduzione dell’importo richiesto, riqualificandoli come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Ha osservato che la mancata indicazione della specifica ipotesi di cui all’art. 360 non rende inammissibile il ricorso, purché il vizio sia chiaramente identificabile e riconducibile a una delle categorie tassative.
La Corte ha infine escluso che i motivi fossero inammissibili per mancata trascrizione integrale degli atti, rilevando che per la censura di omesso esame di un’eccezione è sufficiente che il ricorrente descriva l’eccezione e indichi l’atto in cui è stata proposta, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità e al divieto di formalismi eccessivi. Accertato che la sentenza impugnata non conteneva alcun esame delle eccezioni tempestivamente formulate dalla ricorrente, la Corte ha cassato la sentenza rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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