Cancellazione Onlus: obbligo di richiesta del parere, onere della prova e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 23176 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di un’associazione dal registro delle Onlus deve essere preceduta dall’obbligatoria richiesta del parere all’Agenzia delle Onlus (oggi Ministero del Lavoro). Tale parere è obbligatorio, sebbene non vincolante. L’Amministrazione finanziaria può prescinderne solo quando non sia stato reso nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 4, comma 3, d.P.C.m. n. 329 del 2001, ovvero quando intenda disattenderlo. Grava, comunque, sull’Amministrazione l’onere della prova di aver inoltrato la richiesta di parere. In sede di legittimità, la censura che deduca l’avvenuta richiesta del parere ma che sia volta a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile, poiché integra una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate cancellava un’associazione dal registro delle Onlus per mancanza dei requisiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, comminando la decadenza dalle agevolazioni fiscali eventualmente fruite. L’associazione impugnava il provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, che ne accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato di aver richiesto il parere obbligatorio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria; il Giudice di secondo grado confermava che l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuta richiesta del parere, valorizzando la documentazione prodotta dall’Ufficio in appello, dalla quale risultava che il Ministero aveva affermato che alcuna richiesta era mai pervenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo, l’Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 d.lgs. n. 460 del 1997, dell’art. 4 e ss. d.P.C.m. n. 329 del 2001, dell’art. 5 d.m. n. 266 del 2003 e dell’art. 21-octies legge n. 241 del 1990, sostenendo che, nel provvedimento di cancellazione, l’Ufficio deve dar conto di aver richiesto il parere e degli eventuali motivi che hanno condotto a disattenderlo, senza alcun obbligo di allegazione. Con il secondo motivo, denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per essersi il Giudice di appello pronunciato su una questione mai dedotta riguardante la necessità del parere.
La Corte ha rilevato che i due motivi, trattati congiuntamente in quanto connessi, sono da dichiarare inammissibili. Sul punto, ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni secondo cui, nella disciplina che regola la cancellazione delle Onlus, il parere è obbligatorio sebbene non vincolante (cfr. Cass. n. 15633/2020, Cass. n. 20038/2015). Ne consegue che il provvedimento di cancellazione non può essere emesso se non previo consulto, ma l’Agenzia può procedere autonomamente sia nel caso in cui la risposta non sia resa entro il termine di trenta giorni, sia se intenda non uniformarsi al parere reso.
La Corte ha poi escluso la fondatezza della censura di ultrapetizione: sebbene la sentenza impugnata abbia esposto in modo non del tutto fedele il motivo di appello, il Giudice di secondo grado ha comunque deciso sulla specifica questione controversa, consistente non già nella necessità del rilascio del parere, ma nella mancata prova della sua richiesta.
Quanto al primo motivo, la Cassazione ha osservato che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha fondato la declaratoria di illegittimità sull’omessa allegazione del parere, ma sull’assorbente rilievo che non vi era alcuna prova dell’avvenuta richiesta. La deduzione dell’Agenzia, volta a ribadire che la consultazione era stata avviata, mira alla rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, realizzando così una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado, e si risolve altresì in una censura di omesso esame di documenti preclusa dall’art. 348-ter c.p.c. dalla conformità delle due sentenze di merito (doppia conforme).
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Nota della Redazione
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