Mancata contestazione dello stabilimento radica la competenza territoriale (Cass. civ. Sez. 2 n. 23324 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei confronti di una persona giuridica deve essere completa, pena la sua considerazione come non proposta. A tal fine, la parte che eccepisce il difetto di competenza per territorio è tenuta a contestare specificamente la sussistenza di tutti i criteri di collegamento indicati dall’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c., deducendo l’inesistenza, nel circondario del giudice adito, di un proprio stabilimento e di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda. La mancata o generica contestazione di tale criterio rende l’eccezione incompleta e, come tale, non proposta, con la conseguenza che la competenza del giudice adito risulta radicata.
Il Fatto
A seguito di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara su ricorso di una società creditrice, la società debitrice proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Chieti, ex artt. 19 e 20 c.p.c.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza, dichiarava la nullità del decreto opposto, ritenendo la propria incompetenza e individuando nel Tribunale di Chieti il giudice competente. La società creditrice proponeva quindi ricorso per regolamento di competenza avverso tale sentenza, deducendo, tra l’altro, l’incompletezza dell’eccezione sollevata dalla controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamentava la mancata rilevazione, da parte del giudice di merito, dell’incompletezza dell’eccezione di incompetenza. La società opposta, nel contestare i diversi fori, aveva dedotto di avere la sede legale in un comune del circondario del Tribunale di Chieti, ma aveva omesso di dedurre di non possedere, nel territorio del Tribunale di Pescara, uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei confronti di una persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento di cui all’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. comporta l’incompletezza dell’eccezione, che deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
La Corte ha inoltre precisato che, in sede di regolamento di competenza avverso una sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito, essa è tenuta ad accertare d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 38, terzo comma, c.p.c., la rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, ancorché il ricorrente si sia limitato a contestare la declinatoria sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri, vertendo questi ultimi sulla corretta individuazione dei criteri di collegamento, questione che può porsi solo ove l’eccezione sia stata validamente proposta. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara.
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Nota della Redazione
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