Il tetto retributivo si applica ai compensi AIFA per l’attività presso l’EMA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23392 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite posto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche dall’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, si applica anche agli emolumenti corrisposti dall’AIFA agli esperti per l’attività svolta presso l’EMA, qualora, in base a quanto convenuto ai sensi dell’art. 62, par. 3, del Regolamento (CE) n. 726/2004, l’agenzia europea provveda al diretto versamento delle relative somme sul bilancio dell’agenzia italiana, ex art. 48 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. La provenienza dei fondi dall’Unione Europea non ne esclude la natura di emolumenti a carico delle finanze pubbliche, dovendosi avere riguardo al rapporto di incarico professionale intercorso tra l’ente pubblico e l’esperto, nonché alla circostanza che le somme affluiscono al bilancio dell’AIFA per sostenerne le spese di funzionamento. Ai fini del raggiungimento del tetto retributivo, le somme erogate per la partecipazione ai comitati EMA devono essere computate in modo cumulativo con il trattamento economico percepito per l’incarico di Direttore Generale dell’AIFA.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio l’AIFA per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’attività prestata presso il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) e il Gruppo di lavoro Scientific Advice Working Party (SAWP) dell’EMA nel periodo dal 16 novembre 2011 al 26 ottobre 2016, per un importo complessivo di euro 3.648.153,67. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, riconoscendo la minor somma di euro 248.300,06, e rigettava la domanda riconvenzionale dell’ente volta alla restituzione di quanto assumeva indebitamente corrisposto. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che i compensi erogati per la partecipazione al comitato EMA non dovessero essere assoggettati alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa pubblica, trattandosi di somme provenienti dall’Unione Europea e non gravanti sul bilancio dello Stato italiano. Avverso tale pronuncia l’AIFA proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la denunciata violazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, in combinato disposto con l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 e con l’art. 48, commi 8 e 10, del d.lgs. n. 269 del 2003.
Quanto al primo presupposto di applicabilità del limite retributivo, la Corte ha escluso che possa configurarsi un rapporto diretto tra l’esperto e l’agenzia europea. L’art. 62, par. 3, del Regolamento (CE) n. 726/2004 prevede che le prestazioni dei relatori e degli esperti siano disciplinate da contratti scritti stipulati tra l’agenzia e gli interessati o, se del caso, tra l’agenzia e il datore di lavoro degli interessati. L’Italia ha optato per quest’ultima soluzione, sicché l’AIFA si atteggia come datore di lavoro dell’esperto. Nella specie, il rapporto tra l’ente e il professionista era stato disciplinato da uno specifico accordo di collaborazione reciproca del 15 luglio 2011, richiamato anche nel contratto di lavoro stipulato con il Ministero della Salute per l’incarico di Direttore Generale. Tali circostanze integrano l’ampia accezione contemplata dall’art. 23-ter cit., che fa riferimento a “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali”.
Quanto al secondo presupposto, la Corte ha chiarito che la provenienza dall’EMA delle somme non vale ad escluderne la natura di emolumenti a carico delle finanze pubbliche. Tali somme, infatti, affluiscono direttamente al bilancio dell’AIFA, ex art. 48 del d.l. n. 269 del 2003, per sostenerne le spese di funzionamento, e l’obbligazione oggetto del giudizio intercorre solo tra l’AIFA e l’esperto, che è titolare del diritto di credito direttamente nei confronti dell’ente pubblico. L’inserimento delle somme nel bilancio dell’Agenzia non costituisce una mera formalità contabile, atteso che le stesse risultano destinate anche al finanziamento di diverse attività istituzionali.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, in particolare le sentenze n. 27 del 2022 e n. 128 del 2022, che hanno chiarito come il campo applicativo del limite retributivo vada riferito a tutti gli emolumenti posti a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione impresso alle somme ne possa mutare la natura.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite. Il giudice del rinvio dovrà altresì valutare la domanda riconvenzionale dell’AIFA, conseguente all’applicazione del cumulo tra il trattamento economico corrisposto in qualità di Direttore Generale e i compensi spettanti per l’attività svolta presso l’EMA, come previsto dall’art. 23-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 201 del 2011.
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Nota della Redazione
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