L’assemblaggio documentale rende inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 365 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 23485 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte ricorrente, anziché esporre in modo essenziale e sintetico i fatti di causa, proceda alla riproduzione integrale di più documenti, assemblandoli nel corpo dell’atto. Tale condotta, vietata dall’art. 365, comma 1, n. 3, c.p.c., impone al giudice di legittimità di ricercare egli stesso gli elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti, trasformandolo indebitamente in un giudice di merito. La novella che ha riformulato la disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2023, non ha mutato la ratio della norma, già desumibile dal testo previgente secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’operazione di finanziamento stipulata per lo sviluppo della rete di teleriscaldamento nel territorio di un comune, garantita da una fideiussione rilasciata dall’ente locale a favore dei finanziatori. A seguito dell’inadempimento della società finanziata, poi dichiarata fallita, i creditori escutevano la garanzia e il comune conveniva in giudizio le controparti per farne dichiarare la nullità o l’inefficacia.
Il Tribunale accertava l’efficacia della fideiussione entro un certo ammontare. La Corte d’appello, invece, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava l’inoperatività della garanzia. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società cessionaria del credito, tramite la propria mandataria; resisteva con controricorso il comune.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è affetto da un evidente “assemblaggio” di documenti, riprodotti in fotocopie in diverse pagine dell’atto. Tale modalità di confezione del ricorso determina una violazione del canone di essenzialità richiesto dall’art. 365, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione, come novellata e in vigore dal 1° gennaio 2023, impone una esposizione, anche sintetica, dei fatti di causa. La mera riproduzione integrale degli atti e documenti, infatti, non equivale a una esposizione essenziale, ma scarica sul giudice di legittimità l’onere di ricercare gli elementi rilevanti all’interno del materiale assemblato.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’integrale riproduzione di più documenti si traduce in una esposizione dei fatti non sommaria (tra gli arresti massimati, Cass. 18363/2015 e conforme Cass. ord. 12641/2017), evidenziando la necessità di una esposizione essenziale e sintetica (Cass. ord. 22185/2015) e il collegamento complementare con il n. 4 della medesima disposizione (Cass. ord. 16618/2025).
Non può, pertanto, chiedersi al giudice di legittimità di ricercare gli elementi rilevanti presenti all’interno dei documenti assemblati (Cass. ord. 26837/2020 e Cass. ord. 33353/2023). La riformulazione espressiva della norma non ha inciso sulla ratio già identificata dalla giurisprudenza precedente.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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