Attività sotto copertura e consegna controllata: presupposti di legittimità e reato impossibile (Cass. pen. Sez. 4 n. 103 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni sotto copertura, l’inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall’art. 9 della legge n. 146/2006 non determinano l’inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell’attività investigativa svolta dall’agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge. L’esclusione della punibilità del “provocato” presuppone la derivazione assoluta ed esclusiva della sua azione delittuosa dall’istigazione dell’infiltrato e non può ammettersi quando la determinazione a compiere il reato provenga anche da attività di soggetti diversi. Non è configurabile il reato impossibile per inidoneità dell’azione quando l’azione criminosa non deriva esclusivamente dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici degli agenti infiltrati, ma costituisce l’effetto di stimoli autonomamente riferibili all’agente, dovendosi l’inidoneità valutare oggettivamente con giudizio ex ante. La confessione spontanea del reo è valorizzabile ai fini delle attenuanti generiche, ma il giudice di merito può escluderne la valenza quando si sostanzi in una mera presa d’atto dell’ineluttabilità probatoria dell’accusa o sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la condanna del contribuente, Hamida Khalfi, e di altri due imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a un’operazione di consegna controllata di cocaina proveniente dalla Colombia, autorizzata ex art. 9 legge n. 146/2006. L’operazione era stata condotta tramite un agente sotto copertura e la droga era rimasta costantemente sotto il controllo della polizia giudiziaria. Gli imputati avevano agito come intermediari, depositari o trasportatori di partite di stupefacente.
Avverso la sentenza di secondo grado, tutti gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente Khalfi aveva dedotto vizi di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorrente Adriano Lazzarato aveva chiesto la correzione dell’errore materiale sulla pena e contestato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente Ugo Mascioli aveva invece articolato nove motivi, incentrati sulla legittimità dell’operazione sotto copertura, sull’assenza di accordi pregressi, sulla configurabilità del reato impossibile e sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato distintamente i tre ricorsi. Quello di Hamida Khalfi è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto non autosufficiente e manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato la natura utilitaristica della confessione resa solo dopo quella del coimputato. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità, essendo la graduazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata dal richiamo alla gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto un quantitativo notevole di cocaina.
Il ricorso di Adriano Lazzarato è stato rigettato: la correzione dell’errore materiale era già stata disposta dalla Corte d’appello con ordinanza del 26 settembre 2025, mentre il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato ritenuto infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente indicato le ragioni del discostamento dal minimo edittale, richiamando il quantitativo di 100 kg di cocaina oggetto della condotta.
Il ricorso di Ugo Mascioli è stato respinto in tutti i motivi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inosservanza degli obblighi comunicativi previsti dall’art. 9 della legge n. 146/2006 non determina l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività investigativa, trattandosi di disciplina volta a tracciare i confini dell’area di non punibilità degli operatori di polizia. Ha inoltre escluso la configurabilità del reato impossibile, valorizzando la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l’iniziativa della consegna era stata assunta da un soggetto appartenente al cartello colombiano, non già dall’infiltrato.
Quanto alla responsabilità, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione sulla conoscenza da parte del ricorrente del contenuto delle scatole, fondata su prove logiche e sulla chiamata in correità del coimputato. Ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, essendo la stessa ancorata a plurimi precedenti penali, e ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo, avente ad oggetto la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto formulato oltre i termini per l’impugnazione.
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Nota della Redazione
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