Rito abbreviato nel rinvio e truffa vessatoria: riduzione pena (Cass. pen. Sez. 2 n. 851 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa, nella forma vessatoria, la condotta di chi, prospettando alla vittima un pericolo immaginario e mai proveniente dall’agente, la induce in errore determinandola al pagamento di una somma di denaro, senza che la sua volontà risulti coartata. Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento con rinvio, il giudice è tenuto ad applicare la riduzione di un terzo della pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. qualora il giudizio di primo grado sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, a nulla rilevando che la rideterminazione avvenga in sede di rinvio. Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d’ufficio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri, dopo il dissequestro del telefono cellulare di un uomo coinvolto in un’indagine per la vendita di sostanze anabolizzanti, lo contattava invitandolo a un incontro. Nel corso del colloquio, il militare riferiva che una terza persona, risentita per aver ricevuto anabolizzanti falsi, pretendeva una somma di denaro in cambio del silenzio e si offriva di mediare la trattativa, ora prospettando minacce alla famiglia dell’interlocutore, ora offrendo la propria protezione e quella di un collega.
Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato, ma la Corte di appello, dopo annullamento con rinvio, aveva riqualificato il fatto come truffa aggravata tentata, escludendo l’esistenza dell’ignoto ricattatore e ritenendo la vittima indotta in errore. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il mancato approfondimento istruttorio e la mancata riduzione della pena per il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la mancata rinnovazione dell’istruttoria. In proposito, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti non hanno alcun diritto alla raccolta della prova, potendo soltanto sollecitare il giudice all’esercizio del potere di integrazione istruttoria d’ufficio, nei limiti della assoluta necessità.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio che aveva configurato la truffa vessatoria, richiamando il principio per cui tale ipotesi ricorre quando il danno è prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, sicché la persona offesa non è coartata nella sua volontà ma si determina all’azione versando in stato di errore. Le censure del ricorrente, volte a contestare la valutazione delle emergenze processuali, sono state ritenute mere valutazioni in fatto, non scrutinabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che il giudice di rinvio, nel rideterminare la pena, aveva indicato la pena base e l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen., senza tuttavia applicare la riduzione di un terzo imposta dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per i giudizi celebrati con le forme del rito abbreviato.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., rideterminando direttamente la pena in mesi otto di reclusione, con applicazione della riduzione di un terzo alla pena determinata dal giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente esclusione di ogni statuizione sulle spese, anche in relazione alla parte civile non comparsa.
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Nota della Redazione
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