Estinzione per condotte riparatorie ricorso della parte civile inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 13560 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza del giudice di pace che dichiara non doversi procedere per essere il reato estinto ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000 a seguito di condotte riparatorie. Tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. La declaratoria di estinzione postula che le condotte riparatorie intervengano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui richiedeva che le stesse fossero realizzate prima dell’udienza di comparizione.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Trani dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per essere il reato loro ascritto estinto ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, avendo ritenuto congrua la somma offerta a titolo di risarcimento. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile, deducendo, con un primo motivo, la violazione di norme processuali per avere il giudice, subentrato al precedente assegnatario del fascicolo, sostituito la propria valutazione di congruità dell’offerta a quella negativa già operata; con un secondo motivo, lamentava il vizio di motivazione apparente in relazione alla valutazione prescritta dall’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, per non avere il giudice considerato la particolare gravità della condotta e tutti gli aspetti del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse sotteso all’impugnazione, rilievo assorbente rispetto alla aspecificità che pure affetta i motivi di ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 33864 del 2015, la Corte ha chiarito che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000 a seguito di condotte riparatorie. La pronuncia, infatti, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce effetti pregiudizievoli nei confronti della parte civile.
La Corte ha poi escluso la sussistenza della violazione di legge dedotta nella requisitoria scritta del Procuratore generale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui stabiliva che le condotte riparatorie dovessero essere realizzate prima dell’udienza di comparizione anziché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la Corte ha verificato la tempestività della condotta riparatoria nella specie.
Poiché il dibattimento era stato dichiarato aperto all’udienza del 13 marzo 2025 e la condotta riparatoria era antecedente a tale data, la stessa è intervenuta tempestivamente. Alla pronuncia di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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