Inammissibile il ricorso cautelare senza trascrizione integrale degli atti (Cass. pen. Sez. 2 n. 18170 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare che si limiti a contestare assertivamente la motivazione del tribunale del riesame senza confrontarsi con il suo percorso argomentativo e senza trascrivere integralmente gli atti richiamati, essendo precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo. La mancata trasmissione della fonoregistrazione degli interrogatori di garanzia non comporta nullità o inefficacia della misura. La valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce apprezzamento di merito censurabile in sede di legittimità solo per travisamento della prova decisivo e incontestabile. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli rigettava il riesame avverso l’ordinanza del GIP di Nola che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione del diritto di difesa per la non visibilità di alcuni DVD contenenti gli interrogatori di garanzia e la mancata verifica del contenuto di un’intercettazione; il travisamento della prova e l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la carenza di motivazione circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e privo del requisito dell’autosufficienza. Il Tribunale aveva direttamente verificato la leggibilità dei supporti e l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere; in ogni caso, la mancata trasmissione delle fonoregistrazioni non comporta nullità, come da precedenti citati. Il ricorrente non ha indicato quali elementi decisivi sarebbero emersi dalle registrazioni, né ha trascritto il contenuto dell’intercettazione contestata, onere necessario per consentire il controllo di legittimità.
Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e reiterativo di censure di merito. La Corte ha ribadito che l’attività di smontaggio di un’autovettura di provenienza delittuosa e il reimpiego delle sue componenti integra la condotta di ostacolo all’identificazione richiesta dall’art. 648-bis cod. pen. La valutazione del contenuto delle conversazioni captate è un apprezzamento di merito, sindacabile solo in caso di travisamento della prova decisivo e incontestabile, non essendo consentito proporre una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
Anche il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico. I giudici del riesame avevano correttamente desunto l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dalla personalità negativa dell’indagato, valorizzando i precedenti penali e la pervicace volontà di perseverare nell’illegalità. La Corte ha precisato che l’attualità del pericolo non equivale all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta, essendo necessaria e sufficiente una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità e contesto. Il ricorrente non si è confrontato con tali elementi, sviluppando deduzioni assertive che implicano una diversa valutazione delle risultanze.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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