Motivi di ricorso sul patteggiamento e controllo ex art. 129 c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 19816 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento proposto per motivi non attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Con riguardo alla verifica ex art. 129 cod. proc. pen., il giudizio negativo sull’applicabilità delle cause di non punibilità richiede motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi; in caso contrario è sufficiente la mera enunciazione, anche implicita, dell’avvenuto controllo.
Il Fatto
Il GIP presso il Tribunale di Milano applicava, su richiesta delle parti, la pena concordata nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo il vincolo della continuazione con reato già giudicato e concedendo il beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente qualifica il ricorso come inammissibile, richiamando la disciplina di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Per i ricorsi presentati dopo il 3 agosto 2017, l’imputato può proporre impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi concernenti l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, afferente alla motivazione, esula dal novero delle censure ammesse.
La Corte ricorda inoltre che, attesa la natura pattizia del rito, chi richiede la pena concordata rinuncia a contestare l’accusa; pertanto l’imputato non può prospettare in cassazione censure che investono il contenuto del patto. Richiama sul punto il principio, già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale è conformato alla particolare natura della sentenza di patteggiamento: la verifica negativa circa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. necessita di motivazione specifica solo quando emergano concreti elementi di possibile non punibilità, essendo altrimenti sufficiente l’enunciazione anche implicita dell’avvenuto controllo.
L’assenza di tali concreti elementi rendeva la censura del ricorrente non solo non consentita ma anche priva di pregio. La Corte dichiara quindi l’inammissibilità senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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