Messa alla prova: senza condotte riparatorie niente estinzione del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 22138 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello è legittimato a impugnare per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova ritualmente comunicatagli e, in caso di omessa comunicazione, la stessa unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. Il programma di trattamento e la relazione finale devono indicare condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato: la loro omessa previsione o il mancato compimento precludono l’ammissione alla prova e, comunque, la pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. Il mancato regolare svolgimento del percorso lavorativo programmato preclude parimenti una valutazione positiva della prova.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 371 cod. pen., per essersi il reato estinto per esito positivo della messa alla prova. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, deducendo due motivi.
Con il primo motivo si censura l’ordinanza di ammissione alla prova, non comunicata alla Procura generale, con la quale il Tribunale ha ammesso l’imputato per la durata di quattro mesi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, senza prescrivere condotte e impegni specifici diretti a elidere le conseguenze del reato, presso un’associazione non convenzionata con il Tribunale e senza la sottoscrizione dei fogli di presenza. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione per aver valutato positivamente l’esito di una prova svolta solo parzialmente e priva di idonea documentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione del Procuratore generale presso la Corte d’appello a impugnare per cassazione l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova. Richiamando le Sezioni Unite n. 14840 del 27.10.2022, dep. 2023, Rv. 284273, il Collegio afferma che il Procuratore generale può impugnare l’ordinanza ritualmente comunicatagli e, nel caso di omessa comunicazione, la stessa unitamente alla sentenza di estinzione del reato.
Nel merito il ricorso è fondato. Né il programma di trattamento né la relazione finale indicano condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato di falso giuramento, che aveva causato un danno economico alla controparte della lite giudiziaria. Tali condotte devono invece costituire oggetto del programma di trattamento.
La Corte enuncia la regola centrale: l’omessa previsione di condotte riparatorie, o il loro mancato compimento, preclude l’ammissione alla messa alla prova e, comunque, la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della stessa ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.
Il Collegio aggiunge che anche il mancato regolare svolgimento del percorso lavorativo programmato precludeva una valutazione positiva della prova alla quale l’imputato era stato ammesso. Ne deriva l’annullamento con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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