Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Molise n. 121 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo per la proposizione del ricorso in ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Esso rientra nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il presupposto dell’azione è integrato, oltre che dall’esecutorietà del titolo, dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’integrale esecuzione del titolo, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e condanna la parte soccombente alle spese.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Campobasso, con decreto ingiuntivo n. 698/2023 dell’8.10.2023, ha ingiunto a un’Unione dei Comuni il pagamento in favore di una società cooperativa sociale della somma di € 6.736,60, oltre interessi, spese e competenze. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 28 novembre 2023 e notificato via PEC all’ente il 30 novembre 2023.

Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha proposto ricorso per ottemperanza. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la rifusione delle spese. L’Unione dei Comuni non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. La definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 sono stati ritenuti integrati. La questione centrale riguardava la natura del titolo azionato.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata. Esso rientra quindi tra gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente ammissibilità del ricorso in ottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligo impostole dal decreto. Accertato tale obbligo, il Collegio ha ordinato all’ente di provvedere al pagamento delle somme riconosciute nel titolo, oltre interessi, spese e competenze, entro il termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’eventualità di una persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità, prevedendo l’attivazione su istanza della creditrice e un ulteriore termine di 90 giorni per l’esecuzione, oltre al deposito di una relazione sull’attività svolta.

Il Collegio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in ragione della nomina del commissario. Ha tuttavia riservato una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in dispositivo, con condanna al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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