Spese del giudizio di ottemperanza eseguibili dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 1685 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperito per l’esecuzione di un decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il commissario ad acta nominato in via anticipata provvede, su istanza di parte, non solo all’adempimento dell’obbligo principale ma anche al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente, nell’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione soccombente. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e le esigenze di economia processuale impongono di evitare la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza per la riscossione degli accessori. La statuizione opera in coerenza con il principio del buon andamento e con il modello dell’esecuzione forzata, ove il debitore sopporta le spese della procedura.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro il 18 dicembre 2019, nel procedimento camerale n. 1876/2019 V.G. ex legge n. 89/2001. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondere l’equa riparazione, oltre alle spese legali.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. La ricorrente ha inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e sono decorsi i sei mesi previsti. L’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e qualifica il ricorso come fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il Ministero della Giustizia deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Il commissario, su istanza di parte, provvede entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.

Sul punto più delicato, il Collegio estende i poteri del commissario anche al pagamento delle spese di lite, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni. Il silenzio del codice sul punto viene colmato applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum anche in punto di spese consente la definizione in unica battuta della res contenziosa, in coerenza con il principio del buon andamento.

Il TAR richiama il modello dell’espropriazione forzata, ove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Le spese del giudizio sono liquidate in complessivi euro 552,00, oltre spese vive e accessori, con distrazione, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, come già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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