Ottemperanza equa riparazione irrilevante termine dilatorio e commissario spese (TAR Calabria n. 1768 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagarle, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite. Il provvedimento ha acquisito autorità di cosa giudicata.

La ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001; dalla presentazione sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. La creditrice propone quindi l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene che, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello emessi ex legge n. 89/2001, non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della ricorrente. In caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Quanto alla penalità di mora, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021).

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, provvede il commissario nominato: il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, le ragioni di economia processuale e il buon andamento, evitando un secondo giudizio di ottemperanza; richiama inoltre gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’espropriazione forzata. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, e sono liquidate in complessivi euro 552,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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