Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 203 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo vincola l’amministrazione nella sua esatta dimensione, comprensiva di capitale, accessori e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. I conteggi prodotti dal creditore non sono tuttavia definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza delle poste accessorie. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia va nominato un commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza richiamata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2017/2018 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.500,00. La decisione è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 27.2.2024.
L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento della somma, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamandosi gli artt. 1282 e ss. cod. civ.
È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, consente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandosi un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori di legge maturati in seguito, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della stereotipia delle attività, e con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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