Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sul credito (TAR Lombardia n. 2454 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento nella esatta dimensione che discende dal titolo stesso, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. È pertanto inammissibile ogni pretesa di determinazione del dovuto sottratta a tale verifica. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1108/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2016/2017 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato il 27.6.2023. L’Amministrazione non ha adempiuto e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con conseguente accertamento dell’inottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, la dimensione esatta del dovuto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale verifica inoltre il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio del recupero coattivo. Nel caso concreto il termine risulta decorso.

Il ricorso è pertanto accolto, con assegnazione all’Amministrazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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