Ottemperanza al decreto di equa riparazione e spese del commissario ad acta (TAR Calabria n. 26 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione emesso ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, il creditore che ha presentato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies e ha atteso invano il decorso dei sei mesi ha diritto all’accoglimento dell’azione, non avendo l’amministrazione dimostrato l’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme liquidate nel titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, evitando la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in favore di uno di essi e al rimborso delle spese di procedura in favore del difensore, quale procuratore distrattario. Il titolo è divenuto definitivo.

I ricorrenti chiedono altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’amministrazione intimata, regolarmente notiziata, non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata. Il creditore ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento della domanda. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La durata è giustificata dall’elevato numero di pratiche di questo tipo pendenti presso l’amministrazione.

Il Collegio accoglie anche la domanda di nomina del commissario ad acta. Questi è individuato in un dirigente scelto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e opera senza compensi, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, dando corso al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Sul punto delle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale rileva che il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione. Il Collegio ritiene di dover applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, in virtù del quale, in caso di mancata refusione nel termine di sessanta giorni, al pagamento provvede il commissario già nominato. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, in linea con il buon andamento. Il Collegio richiama l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c. in materia di espropriazione forzata, che condivide con l’ottemperanza le finalità esecutive. Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e distratte in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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