Commissario ad acta nominato per pagamento spese giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 27 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, nomina il commissario ad acta non solo per il pagamento delle somme dovute in forza del titolo esecutivo, ma anche per la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Il silenzio del codice del processo amministrativo sulle modalità di corresponsione di tali spese si risolve applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di prevenire un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, spese comprese, realizza il buon andamento e definisce in unica battuta la res contenziosa. Nel procedimento di espropriazione forzata, con il quale l’ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 2000,00, oltre agli interessi dalla domanda. Il decreto era stato depositato e notificato, ed era divenuto definitivo.
Il creditore aveva inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, lasciando decorrere i sei mesi previsti dalla norma senza esito. Nel ricorso è presente anche la domanda di pagamento delle spese di lite liquidate dalla Corte d’Appello in favore del difensore distrattario, che però non dichiara in questa sede di costituirsi personalmente. Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata; il creditore ha esperito la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento. L’accoglimento non può invece riguardare le spese di lite distratte in favore del difensore, perché questi non ha dichiarato in questa sede di agire personalmente.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il passaggio centrale riguarda l’estensione dei poteri del commissario. In caso di mancata refusione delle spese del giudizio di ottemperanza nel medesimo termine di sessanta giorni, il pagamento sarà curato dal commissario nominato. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, sull’economia processuale, che impone di evitare un secondo giudizio di ottemperanza, e sul buon andamento dell’azione amministrativa. Il richiamo all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c. conferma che, nel processo esecutivo, le spese liquidate dal giudice gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata