Ottemperanza al giudicato e Carta docente: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2806 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve risultare decorso al momento della notifica del ricorso per ottemperanza. La prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, necessaria ogni volta che non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, può essere fornita mediante attestazione di segreteria rilasciata dal giudice che ha emesso il titolo. Accertato il diritto, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il comando contenuto nella sentenza entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2334/2023 pubblicata il 06/12/2023, l’accertamento del diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla e ad accreditare l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Notificata la sentenza ai fini dell’esecuzione forzata il 12/06/2024, l’amministrazione non adempiva. Il ricorrente, ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni, proponeva ricorso per ottemperanza notificato il 26 giugno 2025. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo preliminare del rispetto del termine dilatorio. Rileva che la notifica del titolo esecutivo è avvenuta il 12/06/2024 e che il ricorso è stato notificato il 26 giugno 2025, dopo più di un anno: il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche deve pertanto ritenersi rispettato. La verifica è condotta con riferimento al momento della notifica dell’atto introduttivo, non a quello della decisione.

Il Tribunale affronta poi la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Osserva che tale prova è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo e richiama, in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Nel caso di specie la prova è stata fornita mediante produzione, in allegato al ricorso, di una attestazione di segreteria rilasciata in data 9 giugno 2025.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il Collegio ordina all’amministrazione di costituire la Carta elettronica in favore del ricorrente, con accredito dell’importo complessivo di € 1.000,00 oltre interessi legali, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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