Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2810 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. il titolo giudiziale acquista valore ed efficacia di giudicato, ma il giudice non ne ridetermina il contenuto costitutivo del diritto di credito: l’esatta dimensione del dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Il ricorso per ottemperanza è accolto quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia eseguito il pagamento. L’inottemperanza va dichiarata con assegnazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta, i cui poteri includono la determinazione definitiva dell’importo ancora dovuto. Non è dovuto alcun compenso al commissario quando l’attività rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1205/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 13.06.2023.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale precisa i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme richieste dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Quanto alla decorrenza dell’azione, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, e degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei medesimi limiti. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
In caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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