Carta docente e ottemperanza il titolo esecutivo vincola solo sul capitale (TAR Lombardia n. 2816 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo vincola l’Amministrazione debitrice quanto all’an debeatur e alla dimensione del credito da esso discendente, ma non rende definitivamente vincolante la quantificazione di interessi e accessori operata dal creditore. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, riservando la verifica dell’esatta misura e decorrenza degli interessi ai parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine, opera il commissario ad acta già nominato, che determina definitivamente l’importo dovuto e adotta gli atti necessari all’esecuzione. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2220/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 20.2.2024.
Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni alla determinazione definitiva dell’importo e agli atti conseguenti, senza compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura stereotipata della materia, e con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.