Ottemperanza del giudicato: l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna al pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 2590 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro postula la verifica dell’esistenza di un titolo avente efficacia di giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza non ha un potere costitutivo in ordine al diritto di credito, la cui dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili, con la conseguenza che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione. L’inottemperanza può essere dichiarata all’esito di un accertamento sommario, assistito dalla documentazione prodotta e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il commissario ad acta va nominato sin d’ora per il caso di inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’amministrazione.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrisponderle la somma dovuta, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, come calcolata dalla parte ricorrente, non è quindi definitivamente vincolante per l’amministrazione con riguardo al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza andranno verificate secondo i parametri del titolo e della legge (richiamo agli artt. 1282 e ss. cod. civ.).

Il giudice ha assegnato all’amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo esecutivo, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, precisando che i conteggi del creditore non sono vincolanti nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito su istanza del creditore e dovrà provvedere entro sessanta giorni.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 330 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *