Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. non censura la valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 2 n. 2351 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. È invece da escludere che il vizio possa ricorrere quando il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova — che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio — trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 c.p.c., avendo carattere relativo, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova e, se respinta, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, rimanendo altrimenti sanata.
Il Fatto
I committenti di un appalto per lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa appaltatrice per il pagamento del credito residuo. Gli opponenti, che avevano chiamato in causa anche il direttore tecnico dell’impresa e la società assicuratrice, contestavano la pretesa creditoria, affermando che i pagamenti già effettuati erano satisfattivi e chiedevano la restituzione degli importi versati in più e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’Appello, riformando la decisione, riconosceva il diritto dell’appaltatrice al pagamento del corrispettivo residuo, quantificato in una somma determinata, sulla base del preventivo ritenuto accettato per fatti concludenti e di una pluralità di elementi documentali.
Avverso la sentenza d’appello i committenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte di merito, pur avendo correttamente enunciato il principio in tema di ripartizione dell’onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, lo avrebbe poi eluso attribuendo valore di prova a fatti che non potevano provare la fondatezza della pretesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la violazione della norma sull’onere della prova ricorre solo quando il giudice lo attribuisce a una parte diversa da quella su cui grava, mentre la valutazione degli elementi istruttori, con l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, costituisce prerogativa del giudice di merito, esercitata ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. I rilievi dei ricorrenti, in quanto diretti a criticare la valutazione delle emergenze istruttorie, sono stati giudicati inammissibili in sede di legittimità.
Il secondo motivo censurava la sentenza per violazione dell’art. 246 c.p.c., sostenendo che il direttore tecnico, per i suoi stretti rapporti con la società appaltatrice, avrebbe dovuto essere considerato incapace a testimoniare. La Corte ha rilevato in primo luogo la carenza di specificità del motivo, non avendo i ricorrenti precisato se e dove la questione dell’incapacità fosse stata tempestivamente sollevata e poi coltivata nei successivi gradi, richiamando il principio della natura relativa della nullità, che deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e in appello. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato, poiché la decisione d’appello non si fondava sulle dichiarazioni rese in fase istruttoria dal predetto, ma su una pluralità di elementi documentali, in particolare sul preventivo formato dall’appaltatrice, ritenuto accettato per fatti concludenti.
Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistito nell’avere attribuito capacità a testimoniare al direttore tecnico e nell’avere valorizzato un preventivo proveniente da altra impresa. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e trova il suo istituzionale rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la diversa lettura degli elementi di prova prospettata dalla parte costituisce una censura all’interpretazione e valutazione degli stessi, rimessa al giudice di merito. Le doglianze dei ricorrenti, non riguardando errori percettivi, sono state pertanto respinte.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.