Il giudizio di rinvio limita le censure alla violazione dell’art. 384 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7154 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio ha natura di prosecuzione del processo di cassazione e non determina il ritorno al punto di partenza. Le censure alla sentenza rescissoria devono essere incentrate sulla violazione dell’art. 384 c.p.c. ovvero sulla mancata o impropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente, non essendo consentito ripetere il giudizio su tutte le questioni affrontate dall’inizio della procedura, stante il carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio. L’agevolazione probatoria in tema di danno da reiterazione abusiva di contratti a termine opera al fine di adeguare la norma interna alla direttiva UE solo ove venga in rilievo la clausola 5 dell’Accordo Quadro; in mancanza, il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti adeguatamente con la complessiva motivazione della sentenza impugnata e con i limiti del giudizio di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza rescindente di questa Corte, aveva rigettato l’originaria domanda di risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice nei confronti dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, condannandola alla restituzione delle somme già liquidate. La Corte territoriale aveva ritenuto che il ricorso introduttivo fosse privo di allegazioni e richieste di prova sul danno da c.d. precarizzazione del rapporto. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il giudice del rinvio aveva contraddetto il principio di diritto stabilito nella pronuncia rescindente, indagando sulla prova del danno anziché valutarne l’esistenza in via presuntiva, in coerenza con l’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con i limiti del giudizio di rinvio. Ha ricordato che il giudizio di rinvio non determina il ritorno al punto di partenza ma la prosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dalla pronuncia rescindente, con la conseguenza che le censure alla sentenza rescissoria devono vertere sull’aderenza al principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo consentito ripetere il giudizio su tutte le questioni affrontate (Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n. 5588/2024, n. 34670/2024).
Il Collegio ha rilevato che la pronuncia rescindente aveva cassato la prima sentenza d’appello perché questa aveva liquidato il danno a prescindere dalla prova, discostandosi dall’orientamento per cui l’agevolazione probatoria può essere estesa solo a condizione che il lavoratore alleghi l’illegittimità della reiterazione abusiva del termine e che il giudice accerti l’assenza delle condizioni per l’applicabilità della clausola 5 dell’Accordo Quadro. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva invece esaminato l’assolvimento dell’onere di allegazione del danno c.d. comunitario, accertandone la carenza alla luce di una domanda introduttiva fondata su danni futuri di diversa natura.
La sentenza gravata risulta pertanto conforme ai principi espressi nella pronuncia rescindente: l’agevolazione probatoria opera per adeguare la norma interna alla direttiva UE nella parte in cui impone misure sanzionatorie per l’illegittima reiterazione del contratto a termine; ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non vi è ragione per disattendere la regola generale per cui il danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito.
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Nota della Redazione
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