Domanda di inquadramento superiore e domanda nuova in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20224 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell’ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Tale principio non sovverte il carattere devolutivo del giudizio di impugnazione: il lavoratore che, in primo grado, abbia chiesto solo l’inquadramento nel livello superiore senza articolare domanda subordinata per il livello intermedio, e che sia stato integralmente respinto, deve impugnare la sentenza deducendo l’infrapetizione o l’omesso esame della richiesta del livello intermedio, da ritenersi implicita solo in presenza di compiute deduzioni e allegazioni. La domanda per il livello intermedio, invocata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile perché domanda nuova. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non si ravvisa nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Il Fatto
Un lavoratore, operaio generico inquadrato prima nel VI e poi nel V livello del CCNL Logistica, agiva in giudizio contro la società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del III livello, deducendo di aver svolto mansioni superiori, quali quelle di conducente di carrello elevatore superiore a trenta quintali con patentino, e chiedendo la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La società eccepiva la prescrizione e contestava la fondatezza della domanda.
Il tribunale respingeva integralmente la domanda. La Corte d’appello, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa valutazione della sussumibilità delle mansioni nel IV livello, intermedio tra quello richiesto e quello posseduto. Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per il travisamento delle risultanze della prova testimoniale.
La Corte esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione logico-giuridica, e li ritiene infondati. Rileva che il lavoratore aveva chiesto in primo grado solo l’inquadramento nel III livello, senza articolare alcuna domanda subordinata per il livello intermedio. Dopo la soccombenza, l’impugnazione aveva censurato solo l’erronea valutazione delle prove, senza dedurre l’omessa valutazione del livello intermedio, questione formulata per la prima volta solo in sede di legittimità.
Il Collegio richiama il principio per cui la domanda di superiore qualifica include implicitamente quella per una qualifica inferiore, purché sorretta da allegazioni di corrispondenti elementi di fatto. Tuttavia, tale principio non sovverte il carattere devolutivo del giudizio di impugnazione: in assenza di una domanda subordinata in primo grado e in presenza di un rigetto integrale, il lavoratore avrebbe dovuto dedurre l’infrapetizione ovvero l’omesso esame della richiesta del livello intermedio. L’accertamento, invece, è stato invocato solo in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità per domanda nuova.
Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo in relazione al livello intermedio e la sua infondatezza rispetto al III livello originariamente richiesto. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20867/2020, in base alle quali la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice giudichi sulla base di prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, come avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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