Riesame cautelare: trasmissione atti valida anche per precedente richiesta di coindagati (Cass. pen. Sez. 4 n. 16377 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, l’obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva può essere adempiuto anche comunicando l’avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il Tribunale per consentirne l’agevole individuazione e consultazione. Nei procedimenti con più imputati, la disposizione di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. è osservata quando gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coindagati. Il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla ricezione degli atti specificamente riguardanti l’ultimo richiedente o dal momento in cui il Tribunale ha notizia che tutti gli atti indispensabili siano già in suo possesso.
Il Fatto
Con ordinanza del 23 settembre 2025, il Gip del Tribunale di Cagliari applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, quale promotore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati-fine di illecita detenzione di ingenti quantitativi di droga. L’indagato proponeva richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Cagliari con ordinanza del 30 ottobre 2025. Avverso tale provvedimento l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dei termini previsti dall’art. 309 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rammentato che, in presenza di più richieste di riesame presentate da coindagati, l’obbligo di trasmissione degli atti è adempiuto anche mediante riferimento alla già avvenuta trasmissione per altre procedure, purché gli atti siano individuabili e consultabili presso il Tribunale. Il ricorrente non contestava di aver potuto consultare gli atti né deduceva l’omessa comunicazione della loro avvenuta trasmissione, limitandosi a denunciare il decorso del termine dalla data di deposito della propria istanza, in contrasto con l’orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità. Il dies a quo decorre solo dalla ricezione degli atti concernenti l’ultimo richiedente o dalla notizia che tutti gli atti necessari siano già disponibili.
Il secondo motivo, concernente la gravità indiziaria, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La nozione di gravi indizi in sede cautelare non è omologa a quella richiesta per il giudizio di merito: l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamando i soli commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen., non richiede la precisione e concordanza di cui al comma 2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva congruamente motivato la sussistenza del quadro indiziario sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri di stupefacente, resistendo alle censure difensive che sollecitavano una differente lettura del compendio probatorio.
Il terzo motivo è risultato infondato. La Corte ha ribadito che, per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dalla mera rescissione del vincolo: la prognosi di pericolosità ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali. Il Tribunale aveva valorizzato il volume di affari del gruppo, la capacità di riorganizzarsi e il ruolo apicale dell’indagato, escludendo che una misura meno afflittiva fosse idonea a prevenire il pericolo di reiterazione.
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Nota della Redazione
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