Il giudice dell’ottemperanza può integrare il giudicato e liquidare le differenze retributive (Cass. civ. Sez. Un. n. 24040 del 26.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza non è carente di giurisdizione quando, a fronte di una sentenza di annullamento di un provvedimento di inquadramento, determina le differenze retributive e previdenziali dovute al lavoratore, qualora tali poste si pongano come effetto diretto ed esclusivo dell’illegittimità accertata e non formino oggetto di contestazioni che integrino una autonoma controversia. In tale sede, il giudice amministrativo dispone di ampi poteri integrativi del giudicato, esercitabili per adeguare la situazione al comando rimasto inevaso, anche quando la pronuncia abbia natura dichiarativa o demolitoria. Il limite è segnato dal divieto di risolvere questioni controverse devolute ad altro giudice, mentre non osta l’attività meramente interpretativa del quadro regolatorio cui la prestazione dovuta si correla.
Il Fatto
Un dipendente pubblico, dopo una lunga vicenda giudiziale, aveva ottenuto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana l’annullamento di un provvedimento di inquadramento in un ruolo non dirigenziale, con accertamento del diritto a essere collocato nel livello dirigenziale riconosciutogli da un decreto presidenziale del 1987. L’amministrazione sanitaria, tuttavia, aveva reiterato l’inquadramento inferiore, senza effetti economici, e il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo si era limitato a un mero monitoraggio. Il lavoratore aveva quindi proposto un primo ricorso per ottemperanza, accolto con una sentenza che imponeva all’azienda e alla Regione di dare esecuzione al giudicato. A fronte della persistente inottemperanza, un successivo reclamo era stato accolto dal giudice amministrativo, che aveva ordinato al commissario l’inquadramento nel secondo livello dirigenziale e la corresponsione di oltre quattrocentomila euro a titolo di differenze retributive e TFR, oltre a rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, riuniti i ricorsi proposti dall’azienda sanitaria e dalla Regione, hanno escluso in primo luogo la carenza di interesse della prima, parte destinataria del dictum del giudice dell’ottemperanza e successore delle soppresse unità sanitarie locali. Nel merito, la Corte ha disatteso la tesi dei ricorrenti, secondo cui la determinazione delle poste economiche, riferite a un arco temporale che superava la soglia del 30 giugno 1998, sarebbe stata riservata alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.
La Corte ha ricordato che la funzione del giudizio di ottemperanza è quella di integrare il giudicato amministrativo, potendo il giudice esercitare ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso. Tale potere, già riconosciuto dalle Sezioni Unite, non incontra un limite invalicabile nella natura dichiarativa o demolitoria della sentenza da eseguire. Il giudice dell’ottemperanza può quindi enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dal giudicato e adottare statuizioni analoghe a quelle che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione presuppone la verifica dell’esattezza dell’esecuzione.
Il limite al potere integrativo, hanno precisato le Sezioni Unite, ricorre solo quando la soluzione della questione controversa sia necessaria ai fini dell’accertamento dell’adempimento e risulti devoluta ad altro giudice. Nella specie, invece, le differenze retributive e previdenziali derivavano direttamente dall’illegittimo inquadramento e costituivano effetti allo stesso esclusivamente collegati, nella persistente attuazione del rapporto di lavoro. La loro determinazione, ha osservato la Corte, non aveva formato oggetto di contestazioni suscettibili di integrare una controversia davanti al giudice dell’ottemperanza, non essendo in discussione l’esatto ammontare calcolato secondo la tariffa salariale corretta.
Le Sezioni Unite hanno infine rigettato i ricorsi, condannando le amministrazioni alla refusione delle spese, e hanno dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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