Il travisamento della prova documentale è vizio denunciabile in cassazione quando la Corte fa dire al documento ciò che non dice (Cass. civ. Sez. 2 n. 21117 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova si realizza quando il giudice di merito suppone l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, fondando la decisione su una circostanza non emergente dal contenuto oggettivo della prova e anzi radicalmente esclusa dalla sua lettura letterale. Tale vizio, se il fatto probatorio ha costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, va denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, c.p.c.; il travisamento che ricada su un fatto estraneo alla controversia trova invece rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. L’errore del giudice deve cadere sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, essere decisivo e avere formato oggetto di discussione tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio il cliente e gli eredi di altro soggetto per ottenere il pagamento di lavori di falegnameria eseguiti, per un importo residuo di circa euro 10.000,00. I convenuti eccepivano l’avvenuto pagamento mediante assegni e quietanze per complessivi euro 35.000,00. Il Tribunale accoglieva la domanda condannando i convenuti al pagamento di euro 9.510,40. La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza, respingeva la domanda, ritenendo provato – sulla base di documentazione bancaria – che un assegno di euro 9.000,00 fosse stato consegnato e incassato dall’attore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, distingue il travisamento che trova rimedio nella revocazione da quello denunciabile in sede di legittimità: soltanto quando l’errore cade su un fatto che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha formato la base della decisione, il vizio può essere fatto valere con il ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità rilevano che la documentazione bancaria prodotta dalla parte convenuta affermava testualmente che l’assegno «è stato pagato e addebitato sul conto intestato alla ditta Iannella Sas di Iannella Enzo & C», che la banca «non è in grado di riconoscere il pagamento dell’assegno» all’attore e che l’assegno era «stato presumibilmente cambiato per cassa». La Corte d’Appello aveva invece interpretato tale documentazione come attestante l’avvenuto accredito dell’importo sul conto corrente dell’attore.
La Suprema Corte evidenzia che la valutazione compiuta dal giudice di merito configura un’ipotesi di travisamento della prova, poiché la circostanza posta a fondamento della decisione era non soltanto non emergente dal documento, ma espressamente esclusa dal suo contenuto letterale. L’errore non riguardava la valutazione del materiale istruttorio, ma la stessa ricognizione del contenuto informativo della prova.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio enunciato e statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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