Estromissione agevolata, imposta sostitutiva insufficiente e onere di censura specifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 17540 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, il mancato integrale versamento dell’imposta sostitutiva non determina di per sé l’inefficacia dell’opzione se il giudice di merito ha accertato, sulla base di comportamenti concludenti, la volontà del contribuente di avvalersi del regime agevolativo, riconducendo l’omissione a errore scusabile e di lieve entità, regolarizzato mediante dichiarazione integrativa. Ne consegue che il ricorso per cassazione che non censuri specificamente tali argomentazioni, ma si limiti a contestare il mancato versamento del residuo importo, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito dell’esercizio dell’opzione per l’esclusione di fabbricati strumentali dal patrimonio dell’impresa, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2007, contestando — per l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva — la decadenza dall’agevolazione ed il conseguente realizzo di una plusvalenza tassabile. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice tributario.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RQ e l’errore materiale nel calcolo dell’imposta sostitutiva non integrassero una revoca dell’opzione. La Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione, qualificava la fattispecie come inadempimento meramente formale, sanato dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito l’istituto, rilevando come l’art. 1, comma 37, della legge n. 244/2007 subordini il perfezionamento dell’opzione al pagamento dell’imposta sostitutiva, ma non disciplini espressamente le conseguenze di un versamento parziale.
Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva fondato il rigetto dell’impugnazione su una pluralità di argomentazioni: l’esistenza di atti e comportamenti univoci indicativi della volontà di aderire al regime; l’errore di lieve entità e scusabile commesso nel calcolo, dovuto all’erronea applicazione della medesima base imponibile per IRPEF/IRAP e IVA; la sanabilità dell’omissione mediante dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998; la contraddittorietà della prassi amministrativa, in contrasto con l’art. 10 della legge n. 212/2000.
L’Agenzia, tuttavia, aveva incentrato le proprie doglianze esclusivamente sul mancato versamento integrale dell’imposta, senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione. In particolare, la ricorrente non aveva censurato l’accertamento della volontà negoziale del contribuente, la regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa, né la valutazione circa la natura scusabile dell’errore.
La Corte ne ha tratto la conseguenza del difetto di specificità del motivo, non essendo la critica “centrata rispetto alle ragioni della decisione impugnata”. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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