Nullità della liquidazione forfettaria delle spese al di sotto dei minimi tariffari (Cass. civ. Sez. 5 n. 6061 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite da parte del giudice dell’ottemperanza deve essere sorretta da motivazione, anche in relazione alla mancata attribuzione delle somme richieste nella nota spese prodotta dalla difesa. La liquidazione in misura globale e forfettaria, non motivata e in violazione dei minimi tariffari, è illegittima in quanto i valori minimi della tariffa professionale, come modificati dal d.m. n. 37/2018, sono inderogabili. La sentenza che liquidi le spese in misura irrisoria, al di sotto di detti minimi e senza spiegare le ragioni dello scostamento dalla nota spese, è nulla per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c..
Il Fatto
A seguito dell’accoglimento di un ricorso in ottemperanza volto al pagamento di una somma residua, il giudice tributario aveva condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in misura forfettaria. La somma liquidata risultava notevolmente inferiore sia a quanto richiesto nella dettagliata nota spese prodotta dal difensore, sia ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la totale mancanza di motivazione sulla quantificazione e, con il secondo, la violazione dei minimi tariffari e del principio di inderogabilità degli stessi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, in quanto connessi, ritenendoli fondati. Il Giudice regionale aveva liquidato le spese con una formula apodittica, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui non era stata riconosciuta la somma, ben più elevata, richiesta nella nota spese. Tale determinazione è apparsa alla Corte priva del necessario supporto motivazionale, imposto dalla stessa richiesta della difesa del contribuente.
La pronuncia ha evidenziato come la somma liquidata fosse altresì al di sotto dei minimi tariffari (pari a 1.983,00 €, per lo scaglione 5.201/26.000 €), ormai inderogabili a seguito delle modifiche apportate all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 dal d.m. n. 37/2018. Tale normativa non consente più di scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, come confermato dalla giurisprudenza della Corte.
La mancata motivazione e la violazione dei minimi tariffari integrano, rispettivamente, la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., nonché del d.m. n. 147/2022, rendendo la liquidazione illegittima.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per calibrare l’ammontare della liquidazione entro i limiti tariffari e tenendo conto della nota spese prodotta. La causa è stata rimessa al giudice del merito, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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