L’avviso di accertamento motivato per relationem con generico rinvio ad atti non specificati è nullo (Cass. civ. Sez. 5 n. 16781 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem, anche mediante rinvio pedissequo alle conclusioni di un atto conclusivo di una sequenza procedimentale, solo se il contribuente ne abbia avuto integrale e legale conoscenza o se l’atto ne riproduca il contenuto essenziale. Il generico richiamo ad atti o verifiche, senza specificare quali attività istruttorie siano state in concreto svolte, si traduce in una formula di stile che rende carente l’oggetto stesso della relatio, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente. In sede di legittimità, il contribuente che contesti l’adeguatezza della motivazione per relationem deve specificamente indicare le cause della sua inadeguatezza.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Agrigento un avviso di accertamento TARSU/TIA relativo agli anni d’imposta dal 2005 al 2011, per un importo complessivo di euro 1.658,73. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo prescritta la sola annualità 2005.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, adita in appello dal contribuente, respingeva integralmente l’impugnazione. Il giudice d’appello riteneva, tra l’altro, che la notifica dell’avviso, ancorché priva della relazione prevista dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, fosse al più nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria per effetto dell’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, trattando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ha accolto le censure del contribuente affermando un principio consolidato in materia di onere motivazionale degli atti impositivi. L’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 consente di assolvere all’obbligo di motivazione per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale: l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il contenuto del provvedimento, la cui indicazione permette al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione.
. Tale disciplina è conforme all’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, che impone l’allegazione all’atto impositivo degli atti richiamati solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
La Suprema Corte ha precisato che l’avviso di accertamento, in quanto atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare organi amministrativi diversi, ben può essere motivato per relationem anche mediante rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto strumentale, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al contribuente. Il giudice di merito conserva tuttavia il potere di valutare se dal richiamo globale all’atto sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale.
Nel caso di specie, la motivazione dell’avviso riportava esclusivamente la formula “Accertati Metri q 126 Abitazione e locali annessi Tarsi 2005/2011 a seguito acc. Maggioli”. Tale generico riferimento, secondo la Corte, non specifica quali accertamenti siano stati effettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni circa l’estensione dell’immobile. Ne deriva che il generico rinvio ad atti o verifiche, senza l’identificazione delle concrete attività istruttorie svolte, si traduce in una sostanziale formula di stile, carente dell’oggetto stesso della relatio, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
Accolti il primo e il secondo motivo, dichiarati assorbiti i restanti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente, condannando il Comune alla refusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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