Motivazione apparente e riqualificazione del motivo di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11057 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità, né impedisce al giudice di legittimità di riqualificare la censura in una delle fattispecie tipiche di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., purché dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il vizio prospettato. È pertanto riqualificabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. il motivo con cui il ricorrente lamenti una motivazione meramente apparente o “inesistente”, dovendosi invece dichiarare inammissibile il gravame che si limiti a dedurre una motivazione insufficiente o a sostenere la violazione di legge. La sentenza che, dopo aver premesso astratti principi, non esamini le specifiche censure dell’appellante, è affetta da nullità per motivazione apparente.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2018 per i supermercati gestiti nel comune, sostenendo di non dover corrispondere il tributo per i magazzini e le aree di vendita, in quanto i rifiuti speciali prodotti venivano ritirati da ditte private. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, previa riunione degli appelli proposti dal Comune, aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza, il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 e del regolamento comunale e, con un secondo motivo, l’omessa o apparente motivazione della pronuncia. La società contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, mentre la società affidataria del servizio di igiene urbana restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal Comune per la riunione del giudizio con altra causa pendente, non ravvisando ragioni di economia processuale, trattandosi di procedimenti in fasi diverse.
Esaminando il secondo motivo, la Corte ne ha accertato la riqualificazione dall’erronea intitolazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. all’ipotesi di cui al n. 4 della stessa disposizione. Premesso che l’erronea intitolazione non determina l’inammissibilità del mezzo quando il vizio sia chiaramente individuabile, la Corte ha richiamato il principio per cui è indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione per error in procedendo, mentre è inammissibile il gravame che si limiti a dedurre una motivazione mancante o insufficiente.
Nel caso di specie, la censura del Comune era stata formulata proprio come denuncia di una motivazione “inesistente”, “incongrua” e “resa solo in modo apparente”, sicché la Corte l’ha ritenuta inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e, come tale, ammissibile.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a premessi astratti principi sulla necessità di disapplicare il regolamento contrastante, senza esaminare le specifiche doglianze dell’ente impositore. Tale motivazione è stata qualificata come meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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