Le somme dei creditori irreperibili non sono ripartibili nelle procedure ante riforma (Cass. civ. Sez. 1 n. 17674 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali instaurate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, l’art. 117, terzo comma, l. fall. attribuisce al deposito delle somme presso l’istituto di credito un’efficacia liberatoria per la procedura, determinando l’immediata fuoriuscita delle somme dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento. Ne consegue che le somme non riscosse dai creditori irreperibili all’esito del riparto finale non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori, essendo escluse dal novero dell’attivo distribuibile. La relativa disciplina si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria in virtù dell’art. 150 del d.lgs. n. 5/2006, che, in base a un’interpretazione sistematica, estende il regime transitorio della legge anteriore. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, atteso che le somme depositate, dopo l’assegnazione, non formano oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. il decreto con cui il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice monocratico che aveva negato l’assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della società intimata.
Il Tribunale aveva ritenuto non applicabile la disciplina dell’art. 117, quarto e quinto comma, l. fall. come novellata dal d.lgs. n. 5/2006, in quanto la procedura concorsuale era stata aperta in data antecedente all’entrata in vigore della riforma, e aveva fatto applicazione del terzo comma nella formulazione previgente, che non consentiva la redistribuzione delle somme depositate dal curatore nell’interesse dei creditori irreperibili. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre le parti intimate non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., rilevando che i tre motivi, trattati congiuntamente, si confrontavano con principi di diritto consolidati ai quali la ricorrente non aveva contrapposto validi argomenti per un loro superamento. La società aveva auspicato la rimessione alla Corte costituzionale ovvero un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, ma la Corte ha ritenuto che le questioni prospettate non potessero trovare accoglimento.
La decisione si fonda sul valore da attribuire alla disciplina transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 e alla portata dell’art. 117 l. fall. nel testo applicabile ratione temporis. La Corte ha precisato che la disposizione transitoria, pur in mancanza di un espresso riferimento e in base a un’interpretazione sistematica, si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria. Ne consegue che le procedure instaurate prima del 16 luglio 2006, come quella in esame, restano regolate dalla legge anteriore, con conseguente esclusione della disciplina innovativa introdotta dal decreto correttivo del 2006.
Quanto al merito della questione, la Corte ha ribadito che l’ultimo inciso dell’art. 117, terzo comma, l. fall., nella formulazione previgente, attribuendo al deposito delle somme presso l’istituto di credito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, determinava la fuoriuscita immediata delle somme dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento. Tale efficacia liberatoria escludeva la possibilità di procedere a una nuova distribuzione delle somme depositate, che dovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto.
La Corte ha infine giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente. La disciplina previgente, nel prevedere l’efficacia liberatoria del deposito ed escludere un riparto supplementare, non viola alcuna disposizione costituzionale né l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, poiché le somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti. La scelta del legislatore del 1942, difforme da quella operata dal d.lgs. n. 5/2006, integra una valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità costituzionale.
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Nota della Redazione
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