Nessun risarcimento per lo sconto tariffario sterilizzato dal tetto di spesa (Cons. Stato n. 1690 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria accreditata che ha conseguito la remunerazione massima consentita dal tetto di spesa contrattualizzato non può ottenere, a titolo di lucro cessante ex art. 2043 c.c., il differenziale tra tariffe piene e tariffe scontate sull’intero volume delle prestazioni erogate. La pretesa postula la percezione di corrispettivi eccedenti il budget, in contrasto con la disciplina contrattuale e con la delibera regionale che, non impugnata, ha rimodulato in riduzione le prestazioni a invarianza del tetto. Manca, pertanto, il nesso causale ex art. 1223 c.c., perché un fattore causale estraneo e diverso — il limite di budget — avrebbe comunque impedito di percepire quel differenziale. Spetta all’attore allegare e provare in modo compiuto gli elementi costitutivi del danno, senza che il giudice possa sostituire la domanda o attivare d’ufficio mezzi istruttori a supplenza dell’onere della prova.
Il Fatto
Una struttura specialistica ambulatoriale convenzionata impugna la sentenza con cui il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria proposta contro la Regione. La vicenda trae origine da una delibera di Giunta che, per il triennio 2018-2020, aveva previsto l’applicazione alle tariffe specialistiche dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006.
Detta delibera è stata annullata in parte qua dal TAR, con recepimento dell’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato nel 2018. La Regione ha quindi adottato una seconda delibera con cui ha applicato le tariffe non scontate, ma ha sterilizzato l’incremento attraverso la rimodulazione in riduzione delle prestazioni, mantenendo fermo il tetto di spesa. La struttura ha chiesto il risarcimento del preteso lucro cessante, commisurato alla differenza tra quanto percepito e la tariffa integrale sull’intero volume delle prestazioni erogate. Il TAR ha escluso il nesso causale, la prova del danno e la colpa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello censura la riconduzione del pregiudizio alla seconda delibera regionale, sostenendo che quest’ultima attiene al piano contrattuale e non a quello aquiliano. La Sezione respinge l’assunto: la delibera ha sostituito con effetto retroattivo la clausola annullata, sicché la disciplina contrattuale applicabile per l’intero 2018 è stata novellata.
La rimodulazione risulta coerente con l’art. 11 del contratto, che prevede la rideterminazione del volume massimo di prestazioni al fine di mantenere i limiti di spesa. Poiché tale rideterminazione non è stata impugnata, la struttura ha accettato che le venisse remunerato un numero inferiore di prestazioni. La genesi eziologica del danno non è dunque riconducibile alla prima delibera: ciò di cui si duole l’appellante è la mancata applicazione di quella delibera, che avrebbe implicato il diritto a erogare l’integralità delle prestazioni a prezzo pieno. Il difetto di nesso causale è assorbente di ogni altra questione.
Il secondo motivo contesta il limite del tetto di spesa sul piano risarcitorio. La censura è infondata: la riaffermazione del budget rappresenta un limite invalicabile che di per sé esclude il danno rivendicato. La remunerazione a tariffa piena dell’originario numero di prestazioni confliggerebbe con la delibera non impugnata e con la giurisprudenza che esclude corrispettivi tariffari extra tetto, richiamata nella pronuncia della Sezione n. 2837/2024.
La Sezione precisa che l’unica pretesa astrattamente ipotizzabile sarebbe stata quella rapportata ai maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni in eccedenza. Tale domanda non corrispondeva al petitum del ricorso di primo grado e, comunque, difettava del minimo elemento di prova, non surrogabile con la C.T.U. né con la liquidazione equitativa, che presuppone un principio di prova dell’an. Il riparto degli oneri è ribadito nel richiamo alla pronuncia della Sezione n. 4339/2025: l’onere di allegazione va assolto nell’atto introduttivo, quello di prova nei termini di trattazione. Il giudice non può sostituire le pretese inaccoglibili con altre ammissibili. L’appello è quindi respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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