L’esegesi dei contratti integrativi è accertamento di fatto riservato al giudice del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10183 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un contratto integrativo aziendale e degli atti unilaterali del datore di lavoro, nonché di un provvedimento amministrativo, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Essa è incensurabile in sede di legittimità, salvo che per la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. o per il vizio di motivazione. La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige la specifica indicazione delle ragioni giuridiche per le quali va ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. È inammissibile il motivo che solleciti un diverso apprezzamento dei fatti di causa, richiedendo una valutazione alternativa degli stessi elementi esaminati dal giudice del merito.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente dell’ENEA aveva partecipato, senza successo, alla procedura di revisione del trattamento economico avviata dall’ente di ricerca con circolare del 28 maggio 2010, sulla base di un accordo sindacale del 9 dicembre 2009. Il datore di lavoro escludeva dalla procedura quanti avevano già beneficiato di una progressione verticale o orizzontale in occasione delle precedenti operazioni concorsuali e selettive. Il lavoratore, che aveva ottenuto il passaggio dal profilo di collaboratore tecnico di livello 8° a quello di tecnologo di livello 9°, impugnava la sua esclusione, chiedendo l’accesso alla revisione contrattuale e, in subordine, il risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo legittima l’interpretazione dell’accordo fornita dall’ente, e la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, escludendo profili di discriminazione nei confronti del ricorrente. Avverso la sentenza d’appello, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale nonché il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il richiamo alle regole di ermeneutica contrattuale contenuto nel motivo era solo formale. La censura, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., sollecitava nella sostanza un diverso apprezzamento dei fatti di causa, riproponendo questioni inerenti i requisiti economici e professionali di accesso alla procedura già esaminate nel merito.
La Corte ha ribadito che la denuncia in sede di legittimità della violazione dei contratti collettivi è consentita solo per i CCNL. Per i contratti integrativi di ente e gli atti unilaterali del datore di lavoro, l’esegesi è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito, trattandosi di accertamento di fatto (ex multis Cass. n. 9070 del 2013 e Cass. n. 12360 del 2014). Il sindacato di legittimità è pertanto limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza logica della motivazione.
La denuncia della violazione di tali canoni esige una specifica indicazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, della dedotta violazione, con la precisazione del modo in cui il giudice se ne sia discostato. La Corte ha richiamato il principio, da ultimo ribadito da Cass. n. 9249 del 2024, per cui è inammissibile il motivo che, fondandosi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva nella proposta di una interpretazione diversa.
La decisione del giudice del merito non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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